Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8375 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. I, 08/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 08/04/2010), n.8375
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
BARBERINI 12, presso lo studio legale PATRONI GRIFFI – VISENTINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SAVINO ANTONIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 370/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di BARI
del 27/03/07, depositato il 05/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “ B.G. ricorre per Cassazione contro il decreto 5 aprile 2007 con cui la Corte di appello di Bari gli ha liquidato la somma di lire Euro 28.500,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale patito in conseguenza della non ragionevole durata di un giudizio promosso con ricorso del 18 marzo 1981 davanti alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale 4^ Pensioni Militari – avente a oggetto riconoscimento di diritto a pensione privilegiata per infermita’ dipendente da causa di servizio – e non ancora definito alla data di deposito dell’istanza L. n. 89 del 2001, ex art. 2. Si difende il Ministero dell’economia e delle finanze.
OSSERVA:
Il decreto e’ censurato ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice a quo compensato le spese. Il ricorso appare inammissibile.
L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte, se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Tale esigenza risulta soddisfatta nella specie in quanto la compensazione e’ stata basata sulla mancata resistenza dell’amministrazione convenuta.
Non si tratta di ragione palesemente o microscopicamente illogica e tale da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale del giudice del merito.
Del resto, siffatta motivazione non risulta specificamente censurata dal ricorrente.
In conclusione, ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c.”.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
2. – Il Collegio ritiene di condividere il contenuto della relazione e le argomentazioni sulle quali essa si fonda e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Le spese processuali del giudizio di legittimita’ – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in complessivi Euro 425,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010