Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8374 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22950-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA MIMOSA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS IMPRESA SOCIALE, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL MATTONATO 4, presso lo studio dell’avvocato DONATO

PICCININNI, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MICHELE

MARIA DE BONIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti de La Mimosa Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 232/02/2015, depositata in data 9/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo della dichiarazione dei redditi e del recupero di un rimborso IRPEG per l’anno 2001, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Ufficio erariale, hanno sostenuto che, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, la cartella era stata annullata, per carenza motivazionale, in quanto non consentiva al contribuente di identificare “agevolmente” la causale delle somme pretese.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111Cost..

2. La prima censura è infondata.

E’ infatti consolidato il principio in virtù del quale, in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per reiationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione dei thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (da ult., Cass. nn. 28113 del 2013 e 13148 del 2014).

Nella specie, invece, i giudici della C.T.R. hanno vagliato l’appello, ritenendo che il mero riferimento normativo, presente nella motivazione della cartella, non potesse soddisfare l’obbligo di motivazione, quando la norma non si riferisca ad un’unica fattispecie, ma preveda “due autonome fattispecie”, così esplicitando, in maniera sufficientemente autonoma rispetto alla pronuncia di primo grado, le ragioni della decisione.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e art. 111 ter (ora 150) TUIR, non necessitando la cartella di pagamento di una specifica motivazione quando è noto il debito tributario come indicato dal contribuente nella propria dichiarazione (più prettamente per il recupero di somme rimborsate a seguito di istanza del contribuente).

4. La censura è fondata.

Nella specie, la cartella (riprodotta in ricorso ai fini dell’autosufficienza) riportava la causale: “recupero rimborso anno 2001 di Euro 24.721,00 per assenza dei requisiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 ter TUIR”.

Questa Corte ha già chiarito (Cass. 26671/2009; Cass. 25329/2014) che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’Imposta sulla base dei dati forniti da contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima”.

Si trattava, nei caso qui in esame, di recupero di somma rimborsata sulla base di quanto dichiarato dal contribuente nell’istanza di rimborso e dunque. non avendo comportato una pretesa ulteriore da parte dell’Amministrazione, il semplice richiamo all’assenza dei requisiti di cui all’art. 111 ter TUIR soddisfaceva il requisito motivazionale richiesto per la cartella di pagamento.

Irrilevante è il mancato (erroneo) riferimento ad altra norma di legge (D.P.R. n. 904 del 1977, art. 12 ed D.P.R. n. 601 del 1973, art. 11). Altro è contestare la fondatezza della revoca del rimborso, con riguardo all’operatività di altre agevolazioni fiscali. Ciò non attiene al contenuto motivazionale minimo dell’atto alla fondatezza della pretesa fiscale.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso (respinto il primo motivo), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Basilicata, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Basilicata in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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