Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8373 del 29/04/2020
Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 29/04/2020), n.8373
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26526/2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’
RICERCA (OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO
DELLA SALUTE (OMISSIS), domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti –
contro
D.N.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1123/2015 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
RILEVATO
che:
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno proposto, nei confronti di D.N.G. (medico iscritto ad un corso di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1999 ed anteriori al 2006/2007, e precisamente al corso di specializzazione di quattro anni in allergologia e immunologia clinica, con iscrizione dall’anno accademico 2002/2003), ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1123/2015, depositata il 15 ottobre 2015;
l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
RITENUTO
che:
la notifica del ricorso nei confronti del difensore domiciliatario del D.N., così come effettuata a mezzo posta, è nulla, risultando sull’avviso di ricevimento – contrassegnata la casella “delegato del direttore” ed apposta, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, una sottoscrizione chiaramente leggibile ma non corrispondente in alcun modo al nominativo del destinatario della notifica e non risultando spedita la cd. raccomandata informativa al destinatario dell’atto e di cui all’u.c. della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7;
non avendo i ricorrenti provveduto spontaneamente alla rinotifica del ricorso, va disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del predetto atto nei confronti di D.N.G. entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo, con la precisazione che, qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessazione della menzionata sospensione, come per legge.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di D.N.G. entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020