Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8373 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOFICOOP SRL IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS) in persona del

liquidatore e del legale rappresentante pro tempore, CITTA’ DEL MARE

SRL C.F. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARBERINI 3, presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.A. (OMISSIS), S.G. e

D.L.G. in proprio e nella qualita’ di eredi di

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T.

MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato SESTITO SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3487/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato GUIDO PARLATO difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO ALIPERTI difensore dei resistenti che ha

chiesto si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per accoglimento del primo motivo

del ricorso; assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20 ottobre 1994 S.P. conveniva la SO.FI Coop s.r.l. davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione ad un contratto preliminare con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento realizzato su terreno alla stessa concesso in proprieta’ dal Comune di Somma Vesuviana a seguito di convenzione stipulata ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35.

La convenuta, costituitasi, deduceva che la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare all’inadempimento dell’attore, per cui chiedeva la risoluzione del contratto preliminare;

Con sentenza in data 16 ottobre 2003 il Tribunale di Napoli rigettava sia domanda principale che quella riconvenzionale.

La SO.FI Coop s.r.l. proponeva appello principale.

S.P. proponeva appello incidentale, chiedendo che venisse dichiarata la nullita’ del contratto preliminare.

Con sentenza in data 13 novembre 2007 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullita’ del giudizio di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sul presupposto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei proprietari delle aree sulle quali era stato realizzato il complesso immobiliare di cui faceva parte l’appartamento all’origine della controversia e l’ente espropriante, in base alla seguente motivazione:

Com’e’ noto, la pronuncia di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. e’ ammissibile, e, comunque, produce reali effetti traslativi solo se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartenga al prominente venditore, ovvero costui possa determinare gli effetti stessi. E la concreta configurabilita’ nel caso di specie di tale questione emerge dall’oggettivo conflitto esistente, in ordine al diritto di proprieta’ dell’area in questione, tra gli originar proprietari, l’ente pubblico espropriante e la SO. FI Coop., delegata all’espropriazione e cessionaria, per patto espresso, del diritto di proprieta’ ad aedificandum solo all’esito dell’espletamento del procedimento ablativo e delle correlative trascrizioni (cfr. art. 2 ed 8 della convenzione intercorsa in data 14 dicembre 1979 ai sensi della L. n. 865 del 1911, art. 35 con il Comune di Somma Vesuviana).

Orbene, la decisione della causa pregiudiziale in ordine al cennato conflitto postula, con tutta evidenza, la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le parti interessate, e cio’ perche’ occorre accertare nei confronti delle stesse se si siano prodotti, o meno, gli effetti dell’espropriazione o, comunque, della definitiva ed irreversibile trasformazione del suolo ed, altresi’, se si siano verificate, o meno, a vantaggio della SO.FI Coop gli effetti traslativi previsti dalla ripetuta convenzione stipulata con il comune di Somma Vesuviana. L’accertamento stesso inerisce, dunque, ad una situazione giuridica unitaria ed inscindibile e puo’, pertanto, conseguire un risultato utile agli effetti reali solo se la decisione venga pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti destinati ad essere avvantaggiati o pregiudicati dalla decisione in ordine al conflitto dei rispettivi titoli di proprieta’ emergenti in atti.

Nel giudizio di primo grado non e’ stato integrato il contraddittorio nei sensi specificati e, pertanto, la correlativa nullita’ impone la pronuncia prevista dall’art. 354 c.p.c., comma 1. Invero, la decisione impugnata si fonda sulla precisata pronuncia in ordine all’appartenenza dell’area ricordata, eppero’ l’intima connessione esistente tra tale pronuncia e tutte le altre consequenziali comporta la caducazione dell’intera decisione : non e’, infatti, revocabile in dubbio che a seconda dell’esito dell’accertamento indicato puo’ farsi o meno, luogo al trasferimento dell’appartamento oggetto del contratto preliminare, ovvero alla pronuncia di risoluzione ed a quelle risarcitorie o relative agli ulteriori profili dipendenti o subordinati.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Citta’ del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006.

S.P. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in primo luogo, l’erroneita’ dalla affermazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata secondo la quale la domanda diretta ad ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. presupponeva logicamente l’accertamento della titolarita’ del diritto di proprieta’ dell’area occupata dall’edificio in cui e’ sito l’appartamento oggetto del contratto preliminare, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli originari proprietari di tale terreno e del Comune di Somma Vesuviana. Una tale domanda, infatti, non era stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio. Soltanto in grado di appello l’originaria attrice aveva chiesto che venisse dichiarata la nullita’ del contratto preliminare per non avere la SO.FI s.r.l. acquisito la proprieta’ dell’area in questione, ma si trattava di domanda inammissibile.

La doglianza e’ infondata, in quanto la Corte di appello di Napoli ha ritenuto, di ufficio, e quindi a prescindere da una espressa domanda in tal senso, che la richiesta di emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. contenesse necessariamente anche la domanda di accertamento della proprieta’ di tale area e su tale presupposto ha ritenuto che il contraddittorio andava integrato nei confronti degli espropriati e dell’ente espropriante.

Deducono, poi, le ricorrenti che comunque non sussisteva una ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la questione della proprieta’ dell’area essere oggetto di accertamento incidentale e portare al rigetto della domanda principale nel caso in cui fosse emerso che l’area sulla quale era stato realizzato l’edificio oggetto del contratto preliminare era mai pervenuto in proprieta’ alla SO.FI Coop s.r.l., conformemente a quanto deciso da questa S.C. con sentenza in data 26 luglio 2006 n. 17027 (erroneamente indicata con il numero 10927 nel ricorso), emessa in una controversia analoga, in cui era parte la SO.FI Coop s.r.l. e che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della proprieta’ del bene in capo al promittente venditore desse luogo da una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermando il seguente principio: Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di piu’ soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi e’ litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindihile comune a piu’ soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorche’ il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, domanda in relazione alla quale non era prospettabile la partecipazione al giudizio di altri eventuali litisconsorti necessari.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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