Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8372 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. III, 08/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria n. 56, presso lo

studio dell’avv. D’Amato Antonio, rappresentato e difeso dall’avv.

Sepe Giacomo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., domiciliato in Napoli, Corso Umberto I n. 228, presso

lo studio dell’avv. Catione Ugo;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 37296/05 decisa

in data 21 giugno 2005 e depositata in data 30 giugno 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Cons. CARESTIA Antonietta, che ha

concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30 giugno 2005 il Giudice di Pace di Napoli accoglieva l’opposizione proposta da P.A. avvero il decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 888,31 in favore del Circolo Nautico Posillipo richiesto a titolo di iscrizione all’associazione, malgrado che il P. avesse comunicato a mezzo di lettera raccomandata la volonta’ di non proseguire nel rapporto; condannava quindi il Circolo Nautico Posillipo al pagamento delle spese.

Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione sul rilievo che la clausola contrattuale che stabiliva che il pagamento delle quote era dovuto anche in caso di recesso del socio, costituiva clausola vessatoria da approvare specificamente per iscritto.

Propone ricorso per Cassazione il Circolo Nautico Posillipo con tre motivi.

La parte intimata P.A. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, nella formulazione antecedente alla modifica apportata dal D.L. 2 febbraio 2006, n. 40, sono inappellabili le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equita’. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 14 dicembre 1998, n. 12542, hanno affermato che avverso le sentenze del Giudice di Pace emesse in cause il cui valore non ecceda l’importo di L. due milioni (oggi Euro 1.100,00), e’ ammissibile il solo ricorso per Cassazione, sia che il Giudice abbia pronunziato sul merito della controversia ovvero si sia limitato ad una pronunzia sulla competenza o altra questione preliminare di rito o di merito o abbia infine pronunziato sul merito e sulla competenza; la sentenza e’, diversamente, appellabile qualora il Giudice di Pace abbia deciso una controversia di valore superiore a detto importo e cio’ anche nell’ipotesi in cui abbia erroneamente pronunziato secondo equita’ e non secondo diritto. Lo stesso criterio interpretativo, e’ stato sostanzialmente seguito anche dalle SS.UU. (20 novembre 1999, n. 803) che, nel valutare il problema della non sottoponibilita’ delle sentenze del Giudice di Pace a regolamento di competenza in base al combinato disposto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, e dall’art. 113 c.p.c., comma 2, ha ritenuto che sono da ritenersi inappellabili (e percio’ immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace in controversie non eccedenti il valore di L. due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equita’, dovendosi a tal fine considerare, appunto, solo il valore della controversia e non il contenuto della decisione (Cass. SS.UU. 16 giugno 2006 n. 13917).

La novella legislativa di cui al D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 7 aprile 2003, n. 63 (e applicabile ai giudizi introdotti con citazione notificata successivamente al 10 febbraio 2003), ha escluso dal giudizio secondo equita’ le controversie relative a contratti conclusi secondo le modalita’ previste dall’art. 1342 c.c. (i cosiddetti “contratti di massa”).

La pronunzia resa nella sentenza impugnata e’ stata resa “secondo equita’”, trattandosi di importo di Euro 888,31; le norme processuali prevedono che le sentenze pronunziate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 c.p.c. siano impugnabili con ricorso per Cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonche’, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4 – per nullita’ attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la “ratio decidendo” (in tal senso: Cass. 19 marzo 2007 n. 6382).

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. e segg. poiche’ si trattava di associazione alla quale non erano applicabili le disposizioni sulle clausole vessatorie.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge e la omessa o insufficiente motivazione in relazione alla applicazione dell’art. 1341 c.c..

I due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi.

Il ricorso e’ ammissibile, ritenuto che si tratta di questione che investe un principio informatore della materia, ossia la applicabilita’ delle disposizioni previste dall’art. 1341 c.c. in relazione alle condizioni generali di contratto.

Lo statuto e l’atto costitutivo di un’associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolate dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione (Cass. 19 maggio 2006 n. 11756). Ne consegue che non puo’ essere seguita la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, nel senso che si configuri la presenza di un contraente piu’ “debole”, meritevole della particolare tutela prevista per le cosiddette “clausole vessatorie”;

al contrario, la partecipazione ad una associazione presuppone una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili.

La sentenza impugnata merita quindi di essere cassata. Poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito nel senso del rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo impugnato.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese.

Il motivo e’ assorbito da quanto sopra.

La sentenza impugnata merita quindi di essere cassata; segue la condanna dell’opponente P.A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna P.A. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Euro 625,00, di cui Euro 350,00 per onorari, Euro 215,00 per diritti ed Euro 60,00 per spese;

di quelle del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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