Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8371 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6882-2015 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATINA 20,

presso lo studio dell’avvocato BFS & ASSOCIATI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DAVID TERRACINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la decisione n. 938/17/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE del LAZIO, depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

I.A., quale erede di I.T., deceduto “in data (OMISSIS)”, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale Sezione di Roma n. n. 938/17/2011, depositata in data 23/02/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione da parte del de cuius di un avviso di accertamento, emesso per rettifica del reddito d’impresa per l’anno d’imposta 1976, – è stata riformata la decisione di 2^ grado, che aveva confermato la pronuncia di primo grado, nel senso della rideterminazione in “Lire 8.000.000” del reddito d’impresa, a fronte di “Lire 30.776.000” accertati dall’Ufficio.

In particolare, i giudici della C.T.C., nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che la rettifica del reddito d’impresa, effettuata secondo il metodo analitico-induttivo, doveva essere ritenuta legittima, in difetto di prova contraria offerta dal contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente, premettendo di avere avuto conoscenza della pronuncia impugnata soltanto nel 2014 a seguito della notifica della conseguente cartella di pagamento, lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancata notifica dell’avviso di trattazione dinanzi alla C.T.C., D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 27 e del dispositivo.

Con il secondo motivo, la stessa denuncia poi la nullità della sentenza, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 4, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto ex art. 327 c.p.c.

Acquisito il fascicolo d’Ufficio del giudizio di merito (che era stato restituito dalla C.T.C. alla Agenzia delle entrate, stante il decorso del termine di 1 anno e 46 gg. dalla pubblicazione della sentenza), si rileva che il dispositivo della decisione impugnata risulta essere stato notificato, D.P.R. n. 636 del 1972, ex art. 38 (oltre che ad altri eredi del I.T.) alla parte contumace I.A., nella qualità di erede di I.T., all’indirizzo di (OMISSIS), in data 14/03/2011, con perfezionamento della stessa per compiuta giacenza.

Questa Corte ha già affermato (Cass.6692/2015) che “la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato” (cfr. Cass. 23323/2013, con riferimento al processo tributario, con specifico richiamo all’irrilevanza del rilievo circa l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato; Cass. n. 12069 del 2010; Cass. n. 24575 del 2010; Cass. n. 19248 del 2014).

Nel caso di specie, la sentenza è stata tardivamente impugnata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA