Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8371 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19126/2019 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 2931/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Dalla (sola) narrativa del provvedimento impugnato si ricava che E.E., cittadino (OMISSIS) nato a (OMISSIS), dove lavorava come poliziotto, proponeva innanzi al Tribunale di Brescia ricorso avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver subito minacce da un politico, da suoi superiori e da un gruppo, non meglio identificato che come “(OMISSIS)”, affinchè rilasciasse un aderente a detto gruppo, che egli aveva arrestato sotto l’accusa di violenza sessuale ad una ragazza di quattordici anni, e non si occupasse più del relativo caso.

Con decreto del 24.5.2019 il Tribunale rigettava il ricorso, in quanto, pur essendo plausibile il racconto del richiedente, quanto narrato non consentiva di integrare gli estremi della protezione richiesta.

La cassazione di tale provvedimento è chiesta con ricorso affidato a tre motivi, che deducono la mancata attivazione della cooperazione istruttoria, l’insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato e l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, in relazione agli artt. 77 e 111 Cost..

Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, al fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale del ricorso.

Per la cui trattazione è stato attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (S.U. n. 11653/06).

Nello specifico, il ricorso non solo è del tutto privo di qualsivoglia sommaria esposizione dei fatti, ma anche dalla lettura dei motivi non è dato di ricavare assolutamente nulla della vicenda umana che ha occasionato l’immigrazione in Italia del richiedente e originato la domanda di protezione internazionale o umanitaria. Non un solo accenno alla vita che questi conduceva nel Paese di provenienza (che si intuisce essere la Nigeria solo perchè nell’epigrafe del ricorso essa è menzionata quale Stato di nascita di lui); al lavoro svolto e alle ragioni dell’emigrazione; ai tempi del suo arrivo in Italia, alle condizioni della sua attuale permanenza in Italia e ai timori connessi ad un eventuale rientro in patria.

Le uniche informazioni al riguardo si traggono dalla narrativa del decreto impugnato, senza la quale non si comprende assolutamente nulla dell’oggetto del ricorso.

2. – Il quale, per il superiore principio di diritto, va dichiarato inammissibile.

3. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto un’attività difensiva riconducibile a quella di cui all’art. 370 c.p.c..

4. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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