Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8371 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. I, 26/03/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 26/03/2019), n.8371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1496/2017 proposto da:

M.T., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Antonio Lorenzo Garrisi, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto Lecce, domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 532/2016 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 24/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2019 da VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.T. proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di pace di Lecce, avverso il decreto di espulsione, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Lecce il 12 settembre 2016. Il giudice adito, con ordinanza n. 532/2016, in data 24 ottobre 2016, rigettava il ricorso, convalidando il decreto di espulsione.

2. Il giudicante riteneva che l’istante non avesse evidenziato alcun elemento che consentisse di ritenere fondata l’opposizione, essendogli stato anche revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro a suo tempo concesso, e non avendo il medesimo neppure allegato – ai fini di poter escludere il pericolo di fuga – la documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di un alloggio dove poter essere rintracciato.

3. Per la cassazione di tale ordinanza ha, quindi, proposto ricorso M.T. nei confronti del Ministero dell’Interno affidato a tre motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va osservato che l’eccezione di mancanza della procura speciale – proposta dall’Amministrazione resistente, sotto il profilo che, risultando detta procura da un atto separato, e senza alcun riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione, difetterebbe del requisito della specialità per tale giudizio, imposto dall’art. 365 c.p.c. – è infondata e va disattesa.

1.1. La procura per il ricorso per cassazione è, invero, validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.(come novellato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede (Cass., 19/12/2008, n. 29785; Cass., 25/07/2006, n. 16907).

D’altro canto, il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, (nel testo modificato dalla L. n. 141 del 1997, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l’atto cui essa accede, non si sostanzia neppure nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi (Cass., 06/02/2018, n. 2813; Cass., 27/05/2009, n. 12332).

1.2. Nel caso concreto, la procura è rilasciata su foglio separato, ma spillato al ricorso e congiunto allo stesso anche dal timbro recante la denominazione dell’avvocato che difende il ricorrente. Inoltre, la procura reca in calce la data del suo conferimento (23 dicembre 2016), che consente di accertarne la posteriorità rispetto alla decisione impugnata (24 ottobre 2016). La riferibilità di detta procura al presente giudizio deve, pertanto, ritenersi sussistente.

2. Passando, quindi, all’esame del merito, va rilevato che con i tre motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – M.T. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18,artt. 2 e 32 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 2 bis, D.L. n. 89 del 2011, art. 3, comma 4 bis, nonchè la mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. Lamenta anzitutto il ricorrente che il Giudice di pace – nel convalidare il decreto di espulsione, emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Lecce il 12 settembre 2016, non si sia in alcun modo pronunciato sulle condizioni di salute dell’istante, il quale aveva subito un’aggressione da due connazionali, riportando gravi lesioni. Ne conseguirebbe – a suo avviso – l’ineseguibilità della disposta espulsione, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 18 e 35. L’esponente si duole, inoltre, del fatto che il giudice di merito abbia desunto il pericolo di fuga del medesimo “automaticamente dall’assenza di un alloggio”, senza procedere ad una valutazione complessiva della sua vicenda personale, essendosi il M. recato personalmente a sporgere in Questura denuncia per lo smarrimento dei documenti personali.

2.2. Le censure sono infondate.

2.2.1. Va rilevato che dalla decisione impugnata non si coglie effettivamente riferimento alcuno allo stato di salute del ricorrente, sebbene il medesimo ne avesse fatto espressa menzione nel ricorso avverso il decreto di espulsione (trascritto, sul punto, nel ricorso per cassazione). E, nell’illustrazione del motivo, il ricorrente ha dedotto l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla domanda proposta in relazione alla valutazione, ai fini dell’eventuale inespellibilità, della situazione di salute dell’istante.

E tuttavia, secondo l’insegnamento di questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr., Cass., 01/02/2010, n. 2313; Cass., 28/06/2017, n. 16171; Cass., 19/04/2018, n. 9693).

2.2.2. Orbene, per quanto concerne lo stato di saluto dello straniero, questa Corte ha più volte affermato che il divieto di espulsione temporanea del medesimo per motivi di salute, previsto nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 35, è correlato ad una condizione di necessità d’intervento sanitario non limitato all’area del pronto soccorso o della medicina d’urgenza, ma esteso, perchè la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all’esigenza di apprestare gli interventi essenziali “quoad vitam”, di talchè dall’immediata esecuzione del provvedimento lo straniero potrebbe subire un irreparabile pregiudizio. Rientrano, pertanto, in tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, se pur necessari per assicurare una “spes vitae” per il paziente, fuoriescono dall’intervento sanitario indifferibile ed urgente e in ordine ai quali, pur non operando il divieto di espulsione, può essere richiesto un permesso di soggiorno per motivi di salute, ex art. 36 del decreto cit. (Cass., 24/01/2008, n. 1531; Cass., 04/04/2011, n. 7615; Cass., 10/06/2013, n. 14500; Cass., 27/06/2016, n. 13252).

2.2.3. Nel caso di specie, peraltro, il M. non ha in alcun modo evidenziato – nel ricorso avverso il provvedimento di espulsione – che dall’immediata esecuzione del provvedimento il medesimo poteva subire un irreparabile pregiudizio, per l’esigenza indifferibile di ricevere prestazioni sanitarie “quoad vitam”. Dalla trascrizione dell’atto si desume, infatti, che il medesimo aveva riportato – a seguito dell’aggressione subita – la frattura delle ossa nasali e diverse ferite da taglio, suturate in ospedale. Per cui il medesimo si sarebbe dovuto sottoporre “a vari interventi di chirurgia plastica”, risolutivi della sua situazione clinica.

E’ del tutto evidente, pertanto, che non viene allegata alcuna urgenza di sottoposizione del medesimo a farmaci salva vita, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35. Nè risulta che l’istante abbia mai richiesto un permesso di soggiorno per motivi di salute.

2.2.4. Quanto alle ragioni dell’espulsione, va rilevato che, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, “L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: (…) b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4 bis”. Tale comma stabilisce che “Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lett. b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato (…)”.

Nel caso di specie, si evince dal provvedimento impugnato che al M. era stato revocato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a suo tempo concesso, e che il medesimo non aveva “fornito documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di alloggio dove possa essere rintracciato”. Per di più, lo stesso ricorrente ha ammesso nel ricorso (ultima pagina) di non essere in possesso di alcun documento personale, essendosi – a suo dire – recato in Questura a denunciarne lo smarrimento.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. Dagli atti il processo risulta esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

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