Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8371 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23011-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI CASTANI

195, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GALATI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1519/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da M.G. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR che la notifica dell’appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), e della L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), per non avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo di operatore di posta privata.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., per avere l’impugnazione, con la costituzione dell’appellato, raggiunto il SUO scopo.

I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono infondati, alla stregua delle seguenti considerazioni.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

– “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato.

Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente.

Nella specie, assume, pertanto rilievo dirimente la verifica se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo.

Orbene, dalla sentenza impugnata emerge che la decisione di primo grado è stata depositata il “23/09/2016”, mentre “il gravame è stato proposto il 12/04/2017”.

Poichè l’atto di appello è stato notificato dopo il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., l’impugnazione si palesa inammissibile per tardività.

Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della recente evoluzione della giurisprudenza in materia.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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