Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8371 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. III, 08/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

n. 36/b, presso lo studio dell’avv. Scarmigli Massimo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Petrocchi Piero giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante,

domiciliato in Firenze, Via Condotta n. 12, presso lo studio

dell’avv. Agostino Rocco;

– intimato –

e contro

BIGIARINI RESTAURI di Bigiarini Marco e Paolo s.n.c., in persona del

legale rappresentante, domiciliato in Firenze, Via Chiarugi n. 3;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 767/05 decisa in

data 1 marzo 2005 e depositata in pari data;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito il P.M. in persona del Cons. CARESTIA Antonietta, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1523/01 il Giudice di Pace di Firenze dichiarava che nulla era dovuto in favore del sig. N.H. in relazione all’incidente stradale occorso allo stesso per responsabilita’ del conducente del camion di proprieta’ della Restauri Bigiarini s.n.c. in data (OMISSIS), avendo la Aurora Assicurazioni s.p.a. offerto ante causam la somma di L. 4.500.000 onnicomprensive, a fronte di un danno stimato dal C.T.U. in L. 3.374.800, oltre L. 120.000 per fermo tecnico.

Con sentenza del 1 marzo 2005 il Tribunale di Firenze rigettava l’appello proposto dal N. e compensava le spese.

Propone ricorso per Cassazione N.H. con tre motivi.

Le parti intimate Restauri Bigiarini s.n.c. e Aurora Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto difese.

Il ricorrente N. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. poiche’’ nessuna offerta era mai stata effettuata dalla Aurora Ass.ni se non dopo il deposito della sentenza del Giudice di Pace: la semplice esibizione della fotocopia di un assegno circolare non poteva essere considerata come offerta formale ai sensi dell’art. 1220 c.c..

Non vi e’ dubbio che l’offerta effettuata dalla compagnia di assicurazione, mediante la semplice esibizione della fotocopia di un assegno circolare, non costituisse ne’ offerta formale (art. 1208 c.c.) ne’ offerta non formale (art. 1220 c.c.), in assenza dei requisiti di legge; resta comunque il fatto che la somma indicata fu quindi pagata e accettata in conto del maggior importo richiesto dal danneggiato, sia pure soltanto dopo la pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace. Il comportamento del ricorrente deve essere quindi valutato nel senso che l’accettazione della somma non avrebbe precluso al creditore di dimostrare ed ottenere un importo superiore a quello pagato. In tal senso, appare corretta la conclusione alla quale giunge il giudice dell’appello, che pur non trattandosi di offerta formale, essa era tuttavia effettiva e sostanziale.

Il motivo risulta quindi infondato.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata considerazione delle critiche svolte alle conclusioni del C.T.U. e, in particolare, del diverso costo delle riparazioni da effettuare in (OMISSIS), luogo di residenza della parte attrice.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. in relazione alle disposizioni in materia di consulenza tecnica d’ufficio e valutazione delle prove (fattura relativa alle riparazioni effettuate piu’ prova testimoniale per rogatoria).

Le censure si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze di causa senza individuare specifiche valutazioni erronee o incongrue applicazioni dei canoni della logica: la motivazione assunta nella sentenza impugnata supera quindi in modo limpido il vaglio di legittimita’ demandato a questa Corte.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite il giudice di legittimita’ non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. (Cass. SS.UU. 27 dicembre 1997 n. 13045). Nella specie, i giudici del merito hanno invece valutato in modo coerente e completo le risultanze agli atti, pervenendo al convincimento, adeguatamente e compiutamente motivato, della congruita’ della somma offerta dalla compagnia di assicurazione.

Il ricorso merita quindi il rigetto. Nulla per le spese, poiche’ le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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