Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8371 del 04/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2018, (ud. 11/01/2018, dep.04/04/2018),  n. 8371

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Bari, riformando in parte la pronuncia di prime cure, ha accertato la sussistenza della responsabilità del Ministero dei Trasporti in solido con quella della s.r.l. Ferrovie Sud – Est e Servizi Automobilistici, ai fini del pagamento delle differenze retributive rivendicate da A.L., ex dipendente delle Ferrovie del Sud-Est, Gestione Commissariale Governativa. Tali differenze derivavano dal ricalcolo dell’indennità di buonuscita con i compensi da lavoro straordinario e da indennità giornaliere, variamente denominate (mensile, di presenza, per servizi non avvicendati) introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale fin dal 1981.

Va precisato che la s.r.l. Ferrovie Sud – Est e Servizi Automobilistici era subentrata alla Gestione Commissariale governativa, in seguito alla soppressione di questa ad opera del D.P.C.M. 16 novembre 2000, e che il collocamento a riposo dell’appellante era avvenuto l’1/12/1998, ossia anteriormente alla conclusione dell’amministrazione governativa.

La Corte territoriale ha dunque affermato il difetto di legittimazione processuale della Regione Puglia, subentrata allo Stato nella gestione dei rapporti d’impiego dei lavoratori transitati senza soluzione di continuità alla s.r.l. Ferrovie del Sud Est dal 31/12/2000, per effetto della L. n. 166 del 2002 che ha conferito efficacia retroattiva al D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 8.

Dalla complessa vicenda normativa relativa al passaggio dalla Gestione Commissariale governativa alla società Ferrovie Sud-Est s.r.l., la Corte territoriale ha fatto discendere che, attesa l’assenza di autonomia della gestione commissariale rispetto all’amministrazione statale competente, quanto ai rapporti di lavoro cessati prima del subentro della gestione regionale (1/01/2001), permane la responsabilità in solido del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso tale decisione interpone ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un’unica censura, cui resistono con controricorso A.L., le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e la Regione Puglia.

A.L. ha depositato memoria in prossimità dell’Udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura, formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 75,99 e 11 c.p.c., della L. n. 662 del 1996, art. 2, del D.Lgs. n. 422 del 1997, art. 8, anche con riferimento al D.M. 20 settembre 1985, della L. n. 166 del 2002, artt. 11 e 12”.

Parte ricorrente ripercorre la complessa vicenda normativa che ha interessato la gestione commissariale delle Ferrovie del Nord Est prospettando una ricostruzione antitetica a quella contenuta nella decisione di Appello. Sostiene che le norme confermerebbero che le aziende ferroviarie in Gestione Commissariale governativa, seppure riconducibili allo Stato che ne aveva disposto il riscatto, hanno sempre mantenuto una soggettività distinta da quella del Ministero dei Trasporti. Quest’ultimo ha mantenuto compiti di gestione, vigilanza e controllo, poi trasferiti alle Regioni in virtù del conferimento a queste ultime di competenze in materia di trasporto locale.

Erroneamente dunque il Giudice dell’Appello avrebbe ritenuto che la cessazione delle gestioni commissariali abbia determinato un fenomeno successorio a titolo particolare nei rapporti giuridici pendenti con conseguente mantenimento della legittimazione passiva dell’Amministrazione dei Trasporti.

La legislazione di cui in epigrafe indicherebbe, al contrario, che non vi è stata alcuna successione nei rapporti giuridici, ma un processo di ristrutturazione delle aziende a gestione commissariale governative “…finalizzate anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative” (L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 2).

La censura è infondata.

Questa Corte si è già pronunciata su questione sovrapponibile (Cass. n. 10575/2015), relativa alla ricostruzione delle vicende degli addetti alla Ferrovia del Sud Est a seguito della revoca della concessione e all’affidamento alla gestione governativa. Con orientamento cui s’intende dare continuità, la Corte ha escluso che il legislatore, in attesa della definitiva disciplina legislativa in materia di ferrovie di interesse regionale, abbia inteso attribuire autonomia strutturale alla gestione commissariale rispetto all’amministrazione statale di derivazione.

Ha affermato perciò la natura pubblicistica dei rapporti di lavoro intercorsi con la gestione governativa delle Ferrovie del Sud Est e cessati anteriormente alla conclusione di essa (D.P.C.M. 16 novembre 2000).

Anche quanto al D.M. del 1985 richiamato dal Ministero ricorrente, questa Corte ha affermato che, lungi dal delineare un modello organizzativo caratterizzato dall’autonomia della gestione commissariale, esso abbia voluto strutturare le competenze dei diversi uffici governativi, escludendo implicitamente una qualsivoglia separazione tra gli stessi.

Rispetto al ruolo della Regione, cui la L. n. 662 del 1996 (art. 2, comma 1 e comma 5) affida la ristrutturazione e la gestione dei servizi di trasporto precedentemente esercitati dalle Aziende di gestione commissariale governativa, la legge si limita a prevedere che il personale in esubero, dipendente dalla gestione commissariale governativa possa essere collocato in quiescenza anticipata, o in mobilità presso le aziende di trasporto regionale, ma siffatto accordo intercorre esclusivamente fra Ministero dei Trasporti e Regioni, e non postula certo un’autonoma partecipazione delle aziende di trasporto regionali nella gestione commissariale, come sostiene la difesa del ricorrente.

In conclusione, la decisione della Corte d’Appello si manifesta corretta e aderente alla giurisprudenza di questa Corte nella ricostruzione del quadro normativo cui si riferisce la vicenda controversa, sia quanto all’affermazione della responsabilità solidale – con riguardo alle residue pretese derivanti dai rapporti di lavoro cessati sotto il regime commissariale – fra Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est e Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, di cui la prima rappresentava un’articolazione interna e perciò priva di autonomia, sia per quanto concerne l’insussistenza della legittimazione passiva della Regione, esclusa espressamente da ogni vicenda successoria riferibile ai rapporti imputabili alla ex gestione commissariale.

Essendo, pertanto, l’unica censura infondata, il ricorso va rigettato. La sopravvenienza recente del suindicato indirizzo induce a compensare le spese tra le parti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Udienza, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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