Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8370 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2879-2015 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI

1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso

lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/22/013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

D.G.F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud spa (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 267/02/2013, depositata in data 6/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di intimazione di pagamento, per IRPEF, IVA ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2002, e della sottesa cartella di pagamento, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del Concessionario per la riscossione, hanno sostenuto che l’appellante aveva dato dimostrazione della rituale notificazione della cartella di pagamento.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, ex art. 360 c.p.c., “nn. 3 e 5”, dovendo ritenersi la pronuncia erronea sia per avere ammesso la tardiva produzione, in appello, da parte di Equitalia, contumace in primo grado, della raccomandata con avviso di ricevimento, relativa alla notifica della cartella prodromica all’intimazione di pagamento, sia per non avere motivato in ordine alle altre eccezioni (inerenti a “vizi procedurali”, mancata indicazione nell’intimazione dell’anno d’imposta di riferimento, prescrizione del credito), sollevate dal contribuente in primo grado.

2. Preliminarmente, sull’eccezione di tardività del ricorso, ex art. 327 c.p.c., sollevata dalla controricorrente Agenzia delle Entrate (per mancato rispetto del termine lungo semestrale), la stessa risulta infondata.

Il ricorso è stato spedito per la notifica a mezzo posta, ex L. n. 53 del 1994, con raccomandata del 17/01/2015, nei confronti sia di Equitalia Sud sia dell’Agenzia delle Entrate.

Ora, risultando il giudizio di primo grado instaurato anteriormente al 4/07/2009 (con ricorso depositato dinanzi alla C.T.P. di Roma nel maggio 2008) e non operando pertanto a Novella di cui alla L. n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare in cassazione è di un anno e 46 gg., decorrente dal deposito della sentenza della C.T.R. (in data 6/12/2013), e, nella specie, risulta essere stato rispettato, essendo avvenuta la notifica del ricorso, appunto, il 17/01/2015, entro dunque il termine ultimo del 21/01/2015.

3. La censura dei ricorso, con riguardo al vizio motivazionale, inammissibile.

Occorre ribadire che la C.T.R. ha ritenuto, in via preliminare ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori lagnanze sollevate dal contribuente, dimostrata, sia pure solo in appello, dal Concessionario per la riscossione, la rituale notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell’intimazione di pagamento impugnata.

Ora, con la denuncia, riferita all’art. 360 c.p.c., n. 5 (da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’il settembre 2012), non viene censurato l’omesso esame di un fatto storico ma vengono dedotte questioni di diritto (asserita violazione del divieto di nuovi documenti in appello ed omessa pronuncia su eccezioni sollevate in primo grado dal contribuente).

3. Anche il motivo di violazione di legge (indicato nella rubrica) è infondato.

Anzitutto non ricorre la dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Questa Corte, anche di recente (Cass. 22776/2015), ha ribadito che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”. La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, “entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014). Il concessionario poteva pertanto produrre anche in appello documentazione relativa alla contestata notifica dell’atto impositivo.

Quanto poi all’omessa pronuncia su altre eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo dal contribuente (inerenti la motivazione dell’intimazione di pagamento e la decadenza dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria), la doglianza è infondata, in quanto il contribuente appellato era contumace nel giudizio di secondo grado (come si evince dalla motivazione della decisione impugnata, in difetto di risultanze contrarie addotte nel presente ricorso per cassazione) e, trattandosi di questioni non rilevabili d’ufficio, lo stesso avrebbe invece dovuto riproporle in appello.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono a soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore dell’Agenzia delle Entrate, in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito, ed, in favore di Equitalia Sud, in complessivi Euro 1.500,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento” da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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