Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8370 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19111/2019 proposto da:

E.J., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

SANTILLI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 2377/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 12/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

E.J., cittadino (OMISSIS), proponeva innanzi al Tribunale di Brescia ricorso avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essere di etnia Edo e di religione cristiana; di essere stato maltrattato dalla matrigna, anche prima della morte del padre, asseritamente ucciso da una gang rivale; di averne lasciato la casa paterna, a causa di detti maltrattamenti, per andare a riparare in un palazzo la cui costruzione era stata abbandonata; di essere stato minacciato una notte da un gruppo di persone armate, una delle quali, però, avendo avuto pietà di lui l’aveva portato a casa sua ospitandolo per tre mesi; che tale persona l’aveva affiliato con la forza ad una confraternita segreta – i (OMISSIS) o (OMISSIS) – della quale aveva così fatto parte per sette anni; che a seguito all’uccisione di detta persona, avvenuta a causa di uno scontro con esponenti di una setta rivale (i Pirates), egli aveva deciso di lasciare la Nigeria, temendo per la sua vita.

Con Decreto del 12.5.2019 il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo che quanto narrato dal richiedente non fosse plausibile. Infatti, richiesto di descrivere l’abbigliamento dei (OMISSIS), il richiedente aveva mancato di specificarne dei dettagli significativi. Inoltre, non appariva plausibile il riferito omicidio del padre, col quale non viveva da anni, e che la spiegazione datane (l’essere stato seguito da componenti di una gang quando era andato a fargli visita) era stata allegata dal richiedente solo dopo che la Commissione territoriale gli aveva fatto notare le contraddizioni di tale preteso omicidio con la vicenda personale che il richiedente aveva narrato. Pertanto, l’incongruenza e la non plausibilità del racconto, e dunque l’inattendibilità del richiedente, ostavano all’accoglimento della domanda di rifugio o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) di detto D.Lgs., il Tribunale osservava che le fonti internazionali, sebbene indicassero una situazione di tensione soprattutto nella zona degli impianti petroliferi controllati da compagnie estere, escludevano una situazione di violenza indiscriminata tale da mettere a repentaglio la popolazione civile.

Infine, anche la protezione umanitaria era esclusa dall’inesistenza di una situazione di vulnerabilità e dal fatto che, in caso di rientro nel Paese d’origine, il richiedente non avrebbe corso pericoli di sorta, non avendo egli mai dedotto di essere ricercato dalle forze dell’ordine, nè essendo plausibile, per le medesime ragioni che ostavano alla protezione internazionale, che egli fosse ricercato dai membri della gang avversaria.

Per la cassazione di tale provvedimento il richiedente propone ricorso, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, al fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale del ricorso.

Il quale ultimo è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene parte ricorrente che il Tribunale avrebbe desunto in maniera apodittica la non credibilità del richiedente, sia perchè questi non si sarebbe mai contraddetto nelle sedi in cui aveva narrato la propria vicenda personale, sia perchè non è stata considerata la mancanza di scolarizzazione di lui. Quanto al profilo di coerenza esterna, il Tribunale non ha considerato i richiami alle fonti contenute nel ricorso, dalle quale emergerebbe la pervasività delle sette operanti nella regione di provenienza del richiedente, presenti in gran numero in ambito universitario.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 116 c.p.c., che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è configurabile solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (così ex pluribus, n. 11892/16).

A sua volta, il vaglio di credibilità del richiedente la protezione internazionale, costituendo un apprezzamento di merito, si sottrae al controllo di sufficienza motivazionale, non più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La riformulazione del quale, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. n. 8053/14).

Quanto, poi, al parametro di coerenza esterna, va osservato che esso non si sostituisce nè si sovrappone a quello di coerenza interna, ma vi si affianca nell’ottica della cooperazione istruttoria. La quale, a sua volta, intanto può completare e confermare il narrato, in quanto il vaglio di credibilità della versione dei fatti fornita dal richiedente sia stato positivamente superato a stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Diversamente, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. nn. 16925/18 e 28862/18).

Non senza rimarcare, infine, che appare del tutto inconcludente il richiamo all’esistenza di sette operanti nell’ambito universitario nigeriano, visto che nè la sentenza impugnata ha accertato nè parte ricorrente ha dedotto che il richiedente abbia mai neppure iniziato un’istruzione di tale livello.

2. – Il secondo motivo espone la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Parte ricorrente lamenta il fatto che il provvedimento impugnato abbia escluso, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. b) e c), sia il pericolo di trattamenti degradanti, pur riconoscendo la presenza in Nigeria di pericolose sette segrete, sia la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla situazione di violenza indiscriminata, minaccia a sua volta attestata dalle informative dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati).

2.1. – Il motivo è infondato.

In ordine alla prospettata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), vale quanto appena rilevato nel paragrafo che precede, nel senso che, non essendo scalfito il giudizio formulato dal Tribunale circa l’incoerenza interna e la non plausibilità di quanto dichiarato dal richiedente, resta esclusa la possibilità di ritenere configurabile la protezione sussidiaria di cui alla citata norma, che quel narrato nella specie suppone.

Quanto, poi, alla protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) della citata disposizione, i report richiamati da parte ricorrente descrivono una situazione in cui il coinvolgimento delle forze militari e di sicurezza nigeriane nella protezione delle compagnie petrolifere avrebbe fatto aumentare piuttosto che diminuire la sicurezza nel Paese. Ma ciò non vuol dire affatto che sia dimostrata la minaccia alla vita delle persone derivante da una violenza indiscriminata, poichè è tale solo quella che raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese di provenienza correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la minaccia alla propria vita (cfr. Corte di Giustizia UE 17.2.2009 C-456/07).

3. – Col terzo mezzo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3-bis. Sostiene parte ricorrente che la protezione umanitaria, costituendo una fattispecie autonoma rispetto a quella internazionale, richiede un’esplicita e completa motivazione, che nella specie è mancata non essendo stata considerata nè la situazione oggettiva del Paese d’origine, nè le condizioni personali di vita in cui il richiedente si troverebbe in caso di reimpatrio, nè la documentazione relativa alle ferite sofferte e al percorso d’integrazione nel centro d’accoglienza.

3.1. – Anche tale motivo non ha pregio.

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. n. 13079/19).

Nella specie, la motivazione del provvedimento impugnato è tutt’altro che apparente, avendo il Tribunale dato atto che il richiedente, in quanto persona in buona salute, priva di problematiche invalidanti e dotato di piena capacità lavorativa, non presenta alcuna delle situazioni di vulnerabilità che presuppongono la protezione umanitaria (sulla cui applicabilità ratione temporis v. S.U. n. 29459/19). I giudici di merito, inoltre, hanno rilevato che in Italia il richiedente al di là del centro di accoglienza non ha alcun legame o struttura di supporto, e che la sola fattiva volontà di inserimento nel contesto sociale italiano non delinea di per sè sola nè una situazione di vulnerabilità nè la necessità di tutelare diritti umani fondamentali.

Ogni diversa valutazione in merito, per di più basata su documentazione di asserito ma non meglio dimostrata decisività, sollecita, pertanto, un accertamento in fatto precluso in questa sede di legittimità e, dunque, inammissibile.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto un’attività difensiva riconducibile a quella di cui all’art. 370 c.p.c..

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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