Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8370 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. III, 24/03/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 24/03/2021), n.8370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 38701-2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avv.to STEFANO FRANCESCO

MARIA MANNIRONI, giusta procura speciale in calce al ricorso

(smannironi.pec.giuffrè.it) elettivamente domiciliato in Roma,

piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore ed.

U.T.G., in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 52/2019 del GIUDICE DI PACE di NUORO,

depositata il 08/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. T.M., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a sei motivi per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Nuoro in data 18.6.2018 con conseguente ordine di allontanamento dallo Stato Italiano.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1. Assume che il giudice di pace aveva erroneamente respinto il rilievo avente per oggetto la mancata traduzione del provvedimento espulsivo nella lingua conosciuta dal ricorrente che non era il francese ma quella parlata nel (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b) e comma 3 T.U.I. nonchè dell’art. 2697 c.c.; lamenta altresì l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

3. Con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 7 Dir CEE 115/2008 in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 115 c.p.c., nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

3.1. Lamenta che il decreto di espulsione non era stato preceduto dalla comunicazione di poter abbandonare volontariamente lo stato italiano.

4. Con il quarto motivo, si duole della violazione dell’art. 6 Dir. CEE 115/2008 in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

4.1. Lamenta che il giudice di pace non aveva affatto valutato l’eccezione proposta in relazione alla concessione di un permesso di soggiorno per “motivi caritatevoli”, in ragione del fatto che egli dimorava attualmente con il padre e con il fratello, regolarmente presenti sul territorio italiano, i quali lo avevano ospitato secondo le tradizionali usanze (OMISSIS): assume che, nonostante la documentazione prodotta a sostegno delle circostanze allegate, non era stato affatto valutato il suo diritto alla salvaguardia dell’unità familiare.

5. Con il quinto motivo deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1 in relazione all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. nonchè l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

6. Con il sesto motivo, infine, lamenta la violazione dell’art. 19 Carta dei Diritti in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, art. 10 Cost., art. 3 CEDU, art. 2697 oltre che l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

6.1. Assume che non era stato considerato il rischio che egli correva nel rientrare nel paese di origine, caratterizzato da diffusa insicurezza anche rispetto al sistema carcerario e giudiziario, il primo caratterizzato da trattamenti disumani e degradanti ed il secondo da dilagante corruzione.

7. Il Collegio ritiene necessario ai fini della decisione acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento trattato dinanzi al giudice di pace di Nuoro e dispone, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo della controversia, mandando alla cancelleria per l’incombente.

PQM

La Corte,

rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione, presso il giudice di pace di Nuoro, del fascicolo d’ufficio della controversia n. 564/2018 definita con ordinanza n. 52/2019.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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