Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8370 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. III, 08/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via di

Sant’Erasmo n. 12, presso lo studio dell’avv. Gabriella STASI,

rappresentato e difeso dall’avv. AFFINITO Giuseppe giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo

studio associato Bernardini, rappresentato e difeso dall’avv.

Prastaro Ermanno giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

L.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Brescia n.

29, presso lo studio dell’avv. Francesco Zacheo, rappresentato e

difeso dall’avv. Donato Saracino giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, Sez. distaccata di

Maglie, n. 254/05 decisa in data 10 dicembre 2005 e depositata in

data 12 dicembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Paolo Pascazi per delega avv. G. Affinito;

udito l’avv. Ermanno Prastaro;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. CARESTIA Antonietta, che ha

concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento

dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 9 aprile 2003 il signor C.M. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Maglie la Compagnia Generali Assicurazioni s.p.a. ed il signor L. G. esponendo che il giorno (OMISSIS) alle ore (OMISSIS) circa il C. uscendo dal proprio esercizio commerciale in (OMISSIS) alla via di (OMISSIS) e salito in sella al proprio motociclo percorreva la predetta strada in direzione della periferia del paese. Improvvisamente veniva urtato sulla parte anteriore dal veicolo Ape Piaggio di proprietà e condotto nella circostanza dal sig. L.G., il quale usciva da un portone posto sulla destra rispetto alla direzione tenuta dal deducente, immettendosi sulla predetta via (OMISSIS) senza preoccuparsi di verificare se in quel frangente transitassero veicoli e senza osservare il diritto di precedenza all’attore. Si costituivano in giudizio la Generali Assicurazioni s.p.a. e il L. che contestavano la ricostruzione del fatto; quest’ ultimo proponeva domanda riconvenzionale per lite temeraria.

Con sentenza del 12 novembre 2004, il Giudice di Pace di Maglie rigettava le domande e compensava le spese.

Con sentenza del 12 dicembre 2005 il Tribunale di Lecce rigettava l’appello proposto da C.M. e compensava le spese.

Propone ricorso per cassazione C.M. con quattro motivi.

Resistono con controricorso le Assicurazioni Generali s.p.a. e L.G., che ha anche proposto ricorso incidentale.

Il controricorrente L.G. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., poichè si tratta di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione del art. 2 C.d.S., comma 1, n. 33, art. 2054 c.c., nonchè la illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla valutazione della sentenza impugnata, secondo la quale l’incidente non sarebbe avvenuta sulla pubblica via.

Con il secondo motivo si denuncia la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla ritenuta carenza del nesso di causalità tra la circolazione del moto ape e il danno subito dal ricorrente.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e la omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto si era ritenuta l’assenza di urto tra i veicoli.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., nonchè la omessa motivazione per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

I quattro motivi sopra riportati vanno trattati congiuntamente, in quanto riguardanti la valutazione operata dai giudici del merito in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro: la censura si risolve in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Con ricorso incidentale L.G. denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla mancata condanna della parte attrice al pagamento delle spese ed alla compensazione delle spese, omettendo, altresì, di indicare i motivi della pronunzia di compensazione.

Si osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406). La sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi quanto alla regolazione delle spese nel giudizio di primo grado.

Quanto alla pronunzia di compensazione delle spese del grado di appello, si deve osservare che la novella legislativa introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1, lett. a), che dispone che i motivi della compensazione debbano essere esplicitamente indicati in motivazione) non è applicabile al processo in esame, che è stato instaurato prima del 1^ marzo 2006;

è vero che in ogni caso il giudice di appello avrebbe dovuto precisare le ragioni giustificatrici di tale pronunzia (in tal senso:

Cass. SS. UU. 30 luglio 2008 n. 20598), ma la mancata riproduzione nel ricorso incidentale della nota spese relativa al grado di appello preclude l’esame della doglianza nel presente giudizio di legittimità (in tal senso: Cass. 3 agosto 2007 n. 17059).

Anche il ricorso incidentale merita quindi il rigetto. In ragione della reciproca soccombenza, le spese vanno compensate.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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