Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 837 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 04/11/2009, dep. 19/01/2010), n.837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Genzano 2 S.c.a r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.ta in Roma al Piazzale Medaglie d’Oro n. 72, rapp.to e

difeso dall’avv. CIUFO Claudio, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 26/33/07 depositata il 4/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Genzano 2 S.c.a r.l., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilità o dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 22/8/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento IVA 1990, 1992, 1997.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi; resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il Presidente ha fissato l’udienza del 4/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., in relazione all’art 360 c.p.c., n. 4. Valida sarebbe la notifica dell’atto di appello effettuata presso il recapito del domiciliatario attestato dal locale ordine professionale.

Formula il quesito: dica la Corte se sia valida e non già nulla, come erroneamente ritenuto dai giudici a quibus la notifica del ricorso in appello effettuata presso la residenza del dottore commercialista difensore e domiciliatario in prime cure nell’ipotesi in cui questi non abbia più il proprio studio nell’indirizzo indicato nel ricorso introduttivo e la residenza, come attestato dal locale Ordine dei dottori commercialisti, costituisca l’unico recapito noto dello stesso.

La censura è inammissibile in quanto formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. La censura è comunque infondata stante la nullità della notifica per compiuta giacenza presso l’ufficio postale dell’atto indirizzato in un luogo in cui il destinatario non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora, circostanze, queste peraltro non provate dal notificante – a tal fine non ha rilevanza l’attestato dell’Ordine dei dottori commercialisti.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 17 e degli artt. 291, 350 e 359 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR, una volta rilevata la nullità della notifica, avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione.

La censura è fondata. Il mancato perfezionamento della notifica per causa non imputabile al notificante e l’astratto collegamento del luogo con il domiciliatario determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 cod. proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 comma 2 (vedi Sent. 6547 del 12/03/2008; Sent. 10136 del 02/08/2000).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 2^ motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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