Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 837 del 16/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, (ud. 20/02/2019, dep. 16/01/2020), n.837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26613-2017 proposto da:

FEMA SRL UNIPERSONALE, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO MILAN;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

socetà DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ESTER

ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– resistente –

E contro

NUOVA COMUNICAZIONE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 327/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 327/2017, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps e riformando l’appellata sentenza, respingeva le opposizioni a verbale di accertamento proposte, rispettivamente, da FE.MA srl quale committente e da Nuova Comunicazione srl, quale datrice di lavoro, avverso ad avviso di addebito ed a verbale di accertamento aventi ad oggetto contributi dovuti all’INPS a seguito di riqualificazione come rapporti di lavoro subordinati di trentasei contratti di collaborazione a progetto stipulati con gli addetti di un servizio di call center (tele selling) oggetto di appalto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione FEMA srl con due motivi. L’INPS ha depositato delega. Nuova Comunicazione srl è rimasta intimata.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- Col primo motivo viene dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 1 (nella formulazione vigente prima della L. n. 92 del 2012 e della L.n. 134 del 2012, art. 24 bis) e delle previsioni contenute nella c.d. circolare Damiano del 14 giugno 2006, posto che trovandosi a decidere di una fattispecie di call center out bound la Corte d’appello non aveva tenuto conto che ai fini della legittimità dei contratti a progetto relativi a collaboratori di call center la stessa circolare aveva tracciato una distinzione tra operatori in out bound ed in bound; distinzione superata solo nel 2012 con la c.d. riforma Monti Fornero.

2.- Con il secondo motivo il ricorso censura la violazione e falsa applicazione di contratti (art. 360 c.p.c., n. 3) con particolare riferimento all’erronea e falsa interpretazione dei contratti a progetto formalizzati da Nuova Comunicazione nell’ambito dell’appalto intercorso con FKMA. Unipersonale s.r.l. per la fornitura di servizi di call center out buond da cui emergeva che non vi fosse alcuna perfetta sovrapponibilità tra il progetto dei contratti e l’oggetto sociale della committente, ma al più la connaturale continenza e riconducibilità del primo nel secondo.

3.- Il ricorso è inammissibile posto che la definizione legale del contratto a progetto è fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 (modificato dalla L. n. 92 del 2012, ed abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 52, di attuazione del c.d. Jobs Act) in base al quale per la configurazione della fattispecie descritta è necessaria sia la presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate; sia la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”;

4.- Pertanto, a prescindere dalla configurazione di un progetto specifico, secondo la nozione che ne ha dato questa Corte (Ordinanza n. 24379 del 16/10/2017); e quindi a prescindere dalla stessa questione – posta nel presente ricorso – se il progetto possa consistere o meno nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e quindi nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (in senso contrario all’interno della giurisprudenza di questa Corte v. Sez. L, Sentenza n. 17636 del 06/09/2016); ai fini della legittima configurazione della fattispecie è necessaria, anzitutto, la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo con i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa; e nel caso di specie la Corte d’appello bolognese aveva anche accertato, in via subordinata – ma con affermazioni di merito rimaste incensurate – che il preteso programma o progetto consisteva in realtà nella semplice messa a disposizione dell’attività lavorativa del collaboratore e come tale si era sviluppato nella realtà; atteso che i collaboratori predetti svolgevano attività assolutamente standardizzata, all’interno della struttura messa a disposizione dal fornitore, in postazioni di lavoro costituite da tavolo, sedia, apparecchio telefonico, carta e penna, con orario di lavoro part time o full-time, dal lunedì al venerdì, con rilevazione dell’orario su foglio di presenza, con retribuzione parametrata al tempo di lavoro, seguendo le istruzioni di un asserito collaboratore della Nuova Comunicazione srl la cui presenza costante si esprimeva con la consegna ai lavoratori delle liste dei potenziali clienti da contattare, col reclutamento e col controllo continuativo del lavoro degli operatori; e che, perciò, fosse infondato “l’assunto di insussistena ex art. 61, comma 1 cit. degli indici sintomatici della subordinazione nelle modalità di svolgimento delle prestazioni degli addetti al Call center di Nuova Comunicazione srl’;

che in conclusione la sentenza impugnata risulta fondata su una doppia ratio decidendi (v. Cass. n. 17636 del 06/09/2016) non adeguatamente censurata (Cass. n. 9752 del 18/04/2017; 2108 del 14/02/2012; v. pure Cass. sez. un., 14594 del 15/07/2016). Sez. 1; Sentenza n. 18641 del 27/07/2017).

5.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla spese in mancanza della costituzione della parte intimata. Deve darsi atto invece che sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2020

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