Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 837 del 16/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 837 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 22129-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587,in persona del Presidente pro tempore e
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO
LUIGI, PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO,
GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

BURGALASSI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;

gen

Data pubblicazione: 16/01/2014

– controricorrente avverso la sentenza n. 792/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 16/06/2011, depositata il 24/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;

agli scritti;
udito l’Avvocato Assennato Giuseppe difensore del controricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUGGI che ha
concluso come da relazione.
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze, rigettando il gravame dell’INPS, ha
dichiarato il diritto di Burgalassi Ivano alla rivalutazione contributiva
per esposizione all’amianto per il periodo ottobre 1959/marzo 1970,
osservando che l’interessato non era decaduto dall’azione benché
avesse presentato il ricorso giudiziario nel maggio 2007 a fronte di una
domanda amministrativa risalente al luglio 2001, in quanto non poteva
trovare applicazione alla fattispecie, relativa a mera riliquidazione di
prestazione pensionistica in godimento, l’art. 47 d.P.R n. 639 del
1970.
L’INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi.
Burgalassi Ivano resiste con controricorso.
Con il primo motivo l’INPS, deducendo violazione e falsa
applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, censura la sentenza che erroneamente ha ritenuto
ammissibile l’azione benché l’interessato fosse già incorso nella
decadenza di cui all’art. 47 cit. e ciò sulla base dell’erroneo assunto che

Ric. 2011 n. 22129 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si riporta

trattavasi di riliquidazione di un trattamento pensionistico. Sostiene
che la fattispecie verte sul riconoscimento di un distinto diritto,
costituito dall’ampliamento della base contributiva, e che tale diritto
soggiace al termine di decadenza di cui all’art. 47 cit. tanto se la
domanda sia avanzata dal soggetto già pensionato, quanto se essa sia

tale rivalutazione contributiva. Chiede dunque a questa Corte se la
domanda giudiziaria con la quale il soggetto già titolare di pensione
chiede accertarsi il proprio diritto alla rivalutazione contributiva di cui
all’art. 13, legge 28 marzo 1992, n. 257 sia soggetta al regime di
decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
Con il secondo motivo, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47 d.P.R.
n. 639 del 1970 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., anche nella contestata ipotesi che sia ritenuta
ravvisabile nella fattispecie una riliquidazione di trattamento
pensionistico.
È stata depositata relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha
concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la
definizione del giudizio in camera di consiglio
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, restando
assorbito l’esame del secondo.
Occorre premettere che questa Corte, decidendo numerose analoghe
controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn.
3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n.
1629 del 2012; sent. 11094 e 11400 del 2012), si è espressa affermando
il principio che la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal D.P.R.
n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992,
Ric. 2011 n. 22129 sez. ML – ud. 10-10-2013
-3-

proposta da colui che intende conseguire il diritto a pensione mediante

art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche
per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse
promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna
pensione.

riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella
previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza
dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale,
all’evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della
contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto
dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Non vale richiamare in senso contrario, per le domande giudiziarie
presentate dai già pensionati, la sentenza n. 12720/2009 di questa
Corte in base all’assunto che, in tali casi, si tratta non di conseguimento
del trattamento di pensione, ma di incremento di quello già liquidato.
Come infatti osservato in recenti pronunce di questa Corte (v. tra tutte,
Cass. sent. n. 11400 del 2012), con le domande tese ad ottenere il
beneficio in questione non si fa valere il diritto al ricalcolo della
prestazione pensionistica o una rivalutazione dell’ammontare dei
singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede
di determinazione amministrativa, bensì “il diritto a un beneficio che,
seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi,
strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia,
operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti
propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe
Ric. 2011 n. 22129 sez. ML – ud. 10-10-2013
-4-

Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio

sorto) — in base ai criteri ordinari — il diritto al trattamento
pensionistico (basti pensare che l’esposizione all’amianto e la sua
durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto
dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente
previdenziale attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne

Trattasi quindi di un diritto che non si identifica né con il diritto a
pensione (irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla
riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico. Esso ha una sua
propria individualità, quale autonomo beneficio previdenziale che, pur
incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di
un periodo contributivo, è ancorato a ben precisi presupposti, distinti
da quelli propri del trattamento previdenziale sul quale detto
beneficio è destinato ad incidere.
E’ dunque infondato l’assunto secondo cui nella fattispecie non
sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda
diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario
ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza
n. 12685 del 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già
l’ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a
calcolare la pensione originaria, onde non c’è ragione di non applicare
le disposizioni legislative sulla decadenza.
Inoltre, giova ricordare che, come più volte affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (sent. n.12718
del 2009), la decadenza sostanziale di cui si discute “è di ordine
pubblico” (art. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata “a protezione
dell’interesse alla definitività e certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” ed è

Ric. 2011 n. 22129 sez. ML – ud. 10-10-2013
-5-

dimostrazione” (Cass. sent. n. 11400/2012 cit, in motivazione).

pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento
(con il solo limite del giudicato).
Resta da aggiungere che è alla data della domanda amministrativa necessaria anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n.
269 del 2003, art. 47 (convertito nella L. n. 326 del 2003), che ne ha

termine con la decadenza dal beneficio de quo – che deve aversi
riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’azione giudiziaria (in
tal senso, Cass. n. 11094 del 2012, in motivazione).
In conclusione, non ravvisandosi i presupposti per un mutamento
giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarato manifestamente
fondato il ricorso proposto dall’INPS.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384, secondo comma, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
Tenuto conto delle difficoltà interpretative in tema di decadenza
dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali
ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, è giustificata la
compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda di cui al ricorso introduttivo.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2013
Il Presidente

addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l’ivi previsto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA