Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8369 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7670-2016 proposto da:

MZ di M.V. E Z.S. S.N.C, in persona del

socio amministratore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO ANNARUMMA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO BARBARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 932/2015 della COMMISSIONE TRIBUNALE REGIONALE

della LIGURIA, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., nn. 3 e 5 proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 9/13/05 della stessa Commissione regionale.

In particolare, il Giudice della revocazione riteneva che non ricorressero i presupposti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3 non potendosi ritenere documento decisivo, ai sensi della norma invocata, una sentenza di questa Corte. Aggiungeva, inoltre, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 2 limita la revocazione per contrasto di giudicati all’ipotesi ordinaria e cioè in relazione a sentenze per le quali non sia decorso il termine per l’impugnazione, mentre nella specie la sentenza oggetto di revocazione era già passata in giudicato onde l’inammissibilità del ricorso. Rilevava, in ogni caso, che non vi era identità di giudicati.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione su unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 2 – la ricorrente si duole dell’errore in diritto commesso dal Giudice nell’avere dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5 perchè la sentenza oggetto di revocazione era cosa giudicata.

2. La censura è inammissibile per difetto di interesse. La C.T.R., infatti, dopo avere rilevato che la sentenza oggetto di revocazione era già cosa giudicata, hanno, comunque, compiutamente motivato le ragioni per le quali nella specie non era possibile un contrasto tra giudicati e tale ratio decidendi, idonea a reggere autonomamente la decisione, non è stata censurata.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, alle spese liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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