Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8369 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. III, 08/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANTOLINI LUIGI & C. s.p.a. e EUROTRADING s.p.a., in persona

dei

rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in Roma,

Circonvallazione Clodia n. 29, presso lo studio dell’avv. Piccini

Barbara, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Spiazzi

Gianfranco giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

INTERNATIONAL STONE SELECTION, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 25, presso lo

studio dell’avv. Cristini Edoardo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Claudio Carli giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’ Appello di Roma n. 3703/05 decisa

in data 7 marzo 2005 e depositata in data 8 settembre 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Barbara Piccini;

udito l’avv. Edoardo Cristini;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. CARESTIA Antonietta, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9 maggio 1997 l’International Stone Selection conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. Eurotrading e la s.p.a. Antolini Luigi & C. esponendo che con accordo in data 24 giugno 1993 le società convenute si erano impegnate ad acquistare marmi di origine indiana per l’esclusivo tramite di essa attrice, che avrebbe svolto attività d’agente, oltre che di consulente per la scelta, il collaudo, l’acquisto, la misurazione ecc, del materiale; che dette società non le avevano corrisposto le provvigioni dovute per le fatture emesse dal 26 maggio 1994 al 6 febbraio 1995; aggiungevano che nel mese di ottobre 1994 le committenti avevano indotto un dipendente dell’International Stone ad aggirare la collaborazione con detta società ed a svolgere intermediazione diretta tra esse convenute ed i produttori indiani di marmo.

Le società convenute si costituivano ed eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, poichè il rapporto si era svolto esclusivamente con M.V.; deducevano che nulla era dovuto a titolo di provvigioni e che anzi la società attrice aveva operato anche con ditte concorrenti operanti nella zona di Verona e che non era stata rimborsata una quota di materiale difettoso e chiedevano quindi in via riconvenzionale il risarcimento dei danni relativi.

Con sentenza dell’8 agosto 2001 il Tribunale rigettava la domanda attrice e dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali.

Con sentenza dell’8 settembre 2005 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava la Antolini Luigi & C. s.p.a. e la Eurotrading s.p.a. al pagamento in favore di International Stone Selection, rispettivamente, degli importi di Dollaro 16.457,36 e di Dollaro 19.283,74 oltre interessi e compensava le spese.

Propongono ricorso per Cassazione Antolini Luigi & C. s.p.a. e la Eurotrading s.p.a. con cinque motivi.

Resiste con controricorso la International Stone Selection. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la erronea motivazione in relazione alla condanna delle ricorrenti al pagamento degli importi sopra indicati, dovuti a titolo di provvigioni, sulla semplice produzione di alcune fatture, mentre nessuna prova sarebbe stata fornita circa la vendita di materiali da ditte indiane alle ricorrenti, nè che si trattasse di materiali di “prima scelta” come previsto dal contratto. L’accordo del 25 giugno 1993, inoltre, non prevedeva nè la misura delle provvigioni, nè le modalità per la corresponsione delle stesse.

Nei precedenti gradi di giudizio le ricorrenti non hanno mai contestato l’avvenuta esecuzione delle forniture indicate nelle fatture in atti, ma si sono limitate a rilevare la presenza di difetti e di materiale non conforme alle specifiche concordate;

d’altro canto si tratta di documenti contabili relativi a imprese soggette all’obbligo di registrazione, con la conseguente efficacia probatoria prevista dall’art. 2709 c.c.. La censura risulta quindi inammissibile perchè formulata per la prima volta nel presente giudizio di cassazione e perchè generica, non essendo stati precisati i singoli aspetti di non conformità di detti documenti agli accordi esistenti.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1455,1460, 1743 e 1748 c.c., nonchè1 la contradditoria motivazione in relazione alla risoluzione del contratto per violazione del patto di esclusiva in quanto la sentenza impugnata aveva ritenuto che la violazione del patto suddetto non incidesse sul diritto dell’agente alle provvigioni spettanti, pur facendo venir meno il rapporto di fiducia necessario alla esecuzione del contratto.

Sul punto, la sentenza impugnata, pur dando atto della gravità dell’inadempimento, tale da minare il rapporto di fiducia esistente tra le parti e quindi da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente, rileva che tuttavia esso non incide sul diritto dell’agente al pagamento delle provvigioni maturate in seguito a forniture eseguite ed accettate dalle preponenti. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l’eccezione prevista dall’art. 1460 c.c., presuppone l’esistenza di una diretta corrispettività tra le rispettive prestazioni delle parti, nel senso che la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, deve influire sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte (cfr. Cass. 4 febbraio 2009 n. 2720). La valutazione operata dalla Corte territoriale, correttamente ed adeguatamente motivata, si sottrae quindi al sindacato di legittimità riservato a questa Corte.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 166, 171, 168 bis c.p.c., in relazione alla tardività della domanda riconvenzionale, che non poteva essere rilevata d’ ufficio dalla Corte d’Appello.

Il rilievo è infondato, posto che “L’art. 167 cod. proc. civ., comma 2, nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall’art. 11 della L. n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza l’inosservanza dell’onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinano, ispirato alla “ratio ” di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell’interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione, a meno che sulla tempestività della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito” (Cass. 2 marzo 2007 n. 4901).

La valutazione della Corte d’Appello sulla ammissibilità della domanda riconvenzionale risulta quindi ineccepibile.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 c.c., nonchè la erronea e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione del Tribunale, il quale non aveva tenuto conto della prova per testi già espletata per dimostrare la carenza di legittimazione attiva della International Stone Selection e della interposizione fittizia di persona da parte del M. che sottoscrisse, senza averne i poteri, l’accordo del 25 giugno 1993.

La sentenza impugnata ha trattato la questione della ammissibilità della prova per testi in relazione alla carenza di legittimazione attiva della International Stone Selection sia sotto il profilo della ammissibilità della revoca dell’ordinanza che aveva disposto la prova, sia sotto il profilo della sua rilevanza sul piano probatorio, poichè alcuni documenti in atti dimostrerebbero che Int. Stone Sel.

sarebbe stata effettiva parte del contratto. La censura indicata si limita invece a rilevare soltanto la prima questione, ignorando del tutto la seconda, con la conseguenza che l’omessa impugnazione, con ricorso per Cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata e quindi la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (in tal senso: Cass. 18 aprile 1998 n. 3951).

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1414, 1417, 1388, 1398 e 1389 c.c., nonchè la erronea motivazione in relazione alla valutazione della sentenza impugnata della posizione di falsus procurator del M., il quale sottoscrisse il contratto in data 25 giugno 1993.

La censura si limita a richiamare il contratto senza riprodurne il contenuto, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre;

da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

Il ricorso merita quindi il rigetto. Segue la condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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