Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8368 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017), n. 8368
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4580-2016 proposto da:
FINGIEMME SAS, quale incorporante de L’ABETE SRL in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
NATOLA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4276/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 9/06/2015, depositata il 20/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 9 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, giudicando in sede di rinvio, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Fingiemme di A.T. & C. sas, incorporante L’Abete srl, contro la sentenza n. 366/46/09 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva respinto il ricorso contro le cartelle di pagamento IVA ed altro 2002-2003. La CTR osservava in particolare che stante il principio di diritto fissato con la sentenza di rinvio da questa Corte andavano senz’altro escluse le sanzioni irrogate, mentre non poteva considerare la pretesa di rimborso del credito IVA de quo, non essendo oggetto del rinvio.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo unico.
L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 1256 c.c., comma 1, poichè la CTR non ha considerato la propria pretesa restitutoria, nonostante la constatazione che fosse ormai divenuto giuridicamente impossibile l’ulteriore controllo della dichiarazione IVA in questione e dunque definitivamente consolidate le posizioni obbligatorie correlative.
La censura è infondata.
Va infatti ribadito che “Nel contenzioso tributario (così come nel processo di cognizione ordinaria), il giudizio di rinvio è un “processo chiuso”, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, nè formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto “ex lege” ostativo all’accoglimento dell’avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18600 del 21/09/2015, Rv. 636302).
La sentenza impugnata si conforma a tale principio e non merita dunque cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata difesa sostanziale dell’Agenzia delle entrate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso – principale a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017