Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8368 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 29/04/2020), n.8368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20187/2019 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA SANTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 4577/2019 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

D.S., nato il (OMISSIS), nella regione di (OMISSIS), domandava alla Commissione territoriale di Milano la protezione internazionale o, in subordine, quella umanitaria. Deduceva che il fratellastro, Se., nell’intento di appropriarsi dell’intera eredità del comune padre, cui secondo la legge islamica non avrebbe avuto diritto finchè i fratelli bilaterali fossero stati in vita, nel (OMISSIS) aveva ucciso a distanza di pochi giorni prima il comune padre e poi un fratello di S., minacciando quest’ultimo di fargli fare la stessa fine. Assumeva, inoltre, che il fratellastro era rimasto impunito perchè imparentato con il capo villaggio, il quale per prassi, nelle zone rurali del paese, era deputato a trasmettere le denunce alla polizia. Pertanto, temendo per la propria vita, egli aveva lasciato il Paese e (tramite il Mali, il Burkina-Faso, il Niger e la Libia) raggiunto l’Italia, inserendosi nel centro d’accoglienza della (OMISSIS).

Con decreto n. 4577/19 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, proposto da D.S. avverso il provvedimento reiettivo della Commissione territoriale. A base del provvedimento, la non credibilità del vissuto così come narrato dal richiedente, per plurimi e gravi elementi di vaghezza, d’incertezza e d’incoerenza, non corredato da circostanza specifiche di tempo e di luogo sugli omicidi, sulle indagini, sulle prove, sulle reazioni di parenti ed amici. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, il Tribunale osservava che il richiedente non aveva dedotto fatti diversi da quelli posti a fondamento della richiesta protezione internazionale, e che, in merito al profilo dell’integrazione sociale raggiunta in Italia, egli non avesse nè riferimenti affettivi importanti nè una situazione lavorativa che gli consentisse un’esistenza autonoma e dignitosa.

Avverso detto provvedimento il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Per la decisione del ricorso è stato attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e CEDU, per non aver il giudice di merito compiuto nessun esame comparativo tra le informazioni provenienti dallo stesso richiedente e la situazione personale di lui, mediante puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria. Deduce, inoltre, il ricorrente che lo scopo dell’ascolto del richiedente (secondo le relative linee guida UNHCR) non è la ricerca delle contraddizioni, le quali, semmai, vanno rappresentate a quest’ultimo affinchè abbia l’opportunità di spiegarle. Inoltre, il giudizio di coerenza intrinseca deve dipendere non da valutazioni personali del giudice, ma dagli indici legali di affidabilità di cui al D.Lgs n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; mentre quello di coerenza esterna è in funzione delle COI (informazioni sui Paesi d’origine) che avrebbero evidenziato l’esistenza in Senegal di un sistema di vendette private sostanzialmente tollerato o non contrastato dalle autorità di quel Paese.

2. – Il secondo mezzo allega la violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, e del D.Lgs n. 251 del 2007, artt. 2,7,8 e 14. Invocando le linee guida UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), parte ricorrente sostiene che i motivi di persecuzione, idonei a legittimare la protezione internazionale, sub specie di rifugio o di sussidiaria, possono anche essere di natura privata, giacchè pure i membri di una famiglia possono costituire un gruppo sociale idoneo a discriminare o minacciare in maniera grave.

3. – Il terzo motivo lamenta, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c); e in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che nel Paese di origine del richiedente vi sia una situazione d’instabilità tale da comportare una minaccia grave alla vita e alla persona del richiedente. A tale ultimo riguardo, sostiene parte ricorrente, non è necessaria l’esistenza di una guerra civile, potendo bastare una situazione di violenza indiscriminata, che nella specie sarebbe dimostrata dal rapporto Amnesty International del 2017 relativo al Senegal.

4. – Il quarto motivo espone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, art. 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3 e art. 111 Cost., comma 6, il vizio di motivazione apparente ex artt. 132 e 156 c.p.c., sulla domanda di protezione umanitaria, la violazione, ancora, del D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 3, 4,7,14,16 e 17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, l’omesso esame d’un fatto decisivo e discusso e la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Il decreto impugnato, si sostiene, avrebbe dovuto valutare l’esistenza di situazioni di vulnerabilità del richiedente, ai fini della concessione della protezione umanitaria, mentre solo in apparenza ha considerato le circostanze drammatiche che hanno costretto il richiedente a lasciare il suo Paese in giovane età e le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale. Inoltre, conclude, è mancato del tutto il bilanciamento tra la condizione di partenza e il livello di vita raggiunto in Italia.

5. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro comune inerenza all’apprezzamento di fatto operato dal Tribunale, sono infondati.

Essi confliggono con più indirizzi della giurisprudenza di questa Corte Suprema.

Il primo, che in materia di protezione internazionale il vaglio di credibilità, costituendo un apprezzamento di merito, si sottrae al controllo di sufficienza motivazionale, non più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La riformulazione del quale, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. n. 8053/14).

Il secondo, che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (n. 15794/19; in senso conforme, n. 19197/15). Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (nn. 16925/18 e 28862/18).

Il terzo, che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (n. 9043/19; solo apparentemente difforme la n. 3758/18, perchè in realtà riferita ad un caso di persecuzione da parte di una setta religiosa, caso in cui occorreva verificare se le autorità del Paese di provenienza fossero in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente).

5.1. – Nello specifico, parte ricorrente non evidenzia alcuno specifico aspetto di criticità logico-giuridica nell’apprezzamento di coerenza intrinseca operato dal Tribunale, affidandosi ad affermazioni di carattere generale sulle norme di cui denuncia la violazione, senza precisare in qual modo, ritenendo non credibile il racconto del richiedente, il giudice di merito le avrebbe violate. Ne deriva che la critica al provvedimento impugnato, poichè enuncia ma non per questo dimostra la derelizione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che sovraintendono al vaglio di credibilità soggettiva, non eccede in parte qua la pura e semplice allegazione d’una possibile, diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede di legittimità; e che l’incoerenza interna del racconto – non scalfita, per tali ragioni, dal motivo d’impugnazione – sottrae decisività al controllo di coerenza esterna tramite le COI, queste senza quella non potendo sorreggere da sole l’accoglimento della domanda di protezione internazionale, che deve avvenire sempre su base individuale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3).

Non solo, ma ove anche fosse stato ritenuto credibile, il racconto del richiedente non varrebbe comunque allo scopo invocato, non essendo assimilabile l’asserito violenza di un singolo, benchè protetto dal capo villaggio, a quella di un gruppo tollerato o non efficacemente osteggiato dalle autorità del Paese di provenienza.

6. – Il terzo motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, il Tribunale, nell’escludere le condizioni della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), non ha per nulla affermato che questa dipendesse dall’esistenza di una guerra civile nel Paese di provenienza, ma ha proprio e solo affermato, sulla base delle COI del settembre-ottobre 2017 tratte dal sito web del Ministero dell’Interno, che nel Senegal manca una tale situazione, essendovi un conflitto, di bassa intensità, nella sola zona della Casamance, diversa da quella di provenienza del richiedente. A ciò va altresì aggiunto che anche il D.M. 4 ottobre 2019, del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, emesso ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2-bis, elenca il Senegal tra i Paesi d’origine sicuri, per cui, in difetto di allegazione di specifici referenti di segno opposto, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non può ritenersi inficiato da alcuna delle denunciate cause d’illegittimità.

Per contro, il mero richiamo a fonti informative diverse, quali il rapporto di Amnesty International del 2017, è inammissibile ove consistente – come nella specie – del solo generico rimando a conclusioni di segno opposto, senza alcuna ulteriore specificazione (in particolare, senza precisare se e come detto report affermi una situazione di violenza indiscriminata, nell’accezione di cui innanzi, nella zona di provenienza dell’odierno ricorrente).

7. – Anche il quarto mezzo non ha pregio.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (nn. 26874/18 e 19443/11).

Nella specie il motivo spazia dalla violazione di norme costituzionali e legislative, nazionali e d’origine Eurounitaria, alla doglianza d’omesso esame di fatti decisivi e discussi, passando per il vizio di nullità del decreto impugnato per motivazione mancante o almeno apparente. Il tutto per poi concludere, in maniera del tutto generica ed apodittica, che il Tribunale non avrebbe considerato la drammaticità della situazione personale del richiedente e di quella generale del Paese d’origine, nonchè le “difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale” in un “quadro di grave crisi e insicurezza che investe l’intero paese, in un crescendo sempre più violento”.

8. – li ricorso va dunque respinto.

9. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva in questa sede.

10. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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