Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8368 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. III, 24/03/2021, (ud. 23/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24580-2017 proposto da:

A.A., C.R.G., rappresentati e difesi

dagli avvocati ELENA POMERO, PIERLUIGI POMERO, domiciliazione p.e.c.

pierluigi.pomero.pecordineavvocatisaluzzo.it;

– ricorrenti –

contro

A.M., A.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

AGOSTINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA

BERTELLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1673/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.A. e C.R.G. si opponevano all’esecuzione per obbligo di fare promossa nei loro confronti da A.M. e A.D., deducendo l’inesistenza del titolo esecutivo, trattandosi, diversamente, di un progetto divisionale immobiliare reso esecutivo dal giudice della relativa cognizione senza l’esplicitazione di una obbligazione di fare a carico di alcuni e a favore di altri condividenti, bensì richiamando un obbligo di rifacimento del tetto del cespite a carico di tutti ed esercitabile a semplice richiesta come da clausola, che doveva intendersi nel senso dell’esclusione della possibilità di opporsi a che il condominio attuasse l’intervento secondo le modalità di massima specificate;

il Tribunale, davanti al quale resistevano i procedenti, rigettava l’opposizione con pronuncia confermata da parte della Corte di appello secondo cui, per quanto ancora qui rileva, l’assegnazione dei lotti ai condividenti era stata eseguita richiamando condizioni accessorie, così qualificate, che includevano la necessità di procedere al fare fungibile del completo rifacimento del tetto del fabbricato abitativo oggetto di divisione, con rapporto giuridico suscettibile di atteggiarsi in maniera alternativa a seconda del comproprietario che per primo si determinasse ad assumere l’iniziativa, laddove gli esecutati erano qualificabili come inadempienti, non avendo presentato alcun progetto strutturale nè preventivo di lavori, impedendo ostruzionisticamente il raggiungimento di un accordo con i procedenti; e fermo rimanendo che ogni autorizzazione amministrativa era richiedibile dal giudice dell’esecuzione;

avverso questa decisione propongono ricorso per cassazione A.A. e C.R.G., articolando un unico motivo;

resistono con controricorso A.M. e A.D..

Diritto

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., comma 1, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che nel progetto divisionale reso esecutivo non vi era un’individuazione certa del soggetto passivo, tenuto conto che destinatari delle opere erano anche i procedenti stessi i quali, a loro volta, erano pacificamente titolari della maggioranza dei millesimi e, dunque, avrebbero potuto formare la necessaria volontà condominiale diretta a specificare le modalità operative degli interventi stabiliti e su cui vi era stato dissenso solo in ordine alle concrete opere da intraprendere in attuazione;

Rilevato che:

preliminarmente va dato atto che con memoria datata 21 ottobre 2020 i difensori (anche) di A.M. dichiaravano il decesso dell’assistita e di rappresentare in giudizio gli eredi legittimi L., N. e G.M., come da documentazione prodotta;

aggiungevano che alle opere di cui al titolo era stata data attuazione come da relazione, pure esibita, del consulente giudiziale del procedimento esecutivo;

va ricordato che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (cfr., ad esempio, Cass., 29/01/2016, n. 1757);

quanto ai documenti allegati alla memoria, e afferenti altresì alla dedotta, intervenuta attuazione del titolo esecutivo, gli stessi non risultano notificati alla controparte (cfr., Cass., 29/02/2016, n. 3934, che sottolinea come l’art. 372, c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola ammissibilità del ricorso, oltre che nullità della sentenza impugnata, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purchè riconosciuti e ammessi da tutti i contendenti);

il ricorso è inammissibile;

infatti, nell’atto di gravame vi è una riproduzione parziale del titolo esecutivo che non si indica dove sia collocato nel fascicolo d’ufficio ovvero di parte prodotto;

lo stesso titolo, il cui esame è decisivo per il vaglio della censura, non è comunque reperibile nel fascicolo di parte ricorrente;

è stato chiarito che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove, come nel caso, riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne, come pure nel caso, la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

spese compensate in ragione della documentazione prodotta e inerente all’attuazione del titolo, non oggetto di notifica ma neppure di reazioni ad opera delle controparti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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