Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8367 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4268-2016 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO

ROTELLA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1441/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA dell’8/05/2015, depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 8 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto da B.V. avverso la sentenza n. 326/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Modena che ne aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2007-2008. La CTR osservava in particolare che gli atti impositivi impugnati essendo fondati non su presunzioni legali, bensì semplici, queste dovevano considerarsi non vinte dalle contro prove documentali offerte dal contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, poichè la CTR ha ritenuto non adeguate le prove documentali che ha offerto (contabili bancarie) al fine di contrastare gli atti impositivi impugnati.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – si duole di violazione/ falsa applicazione di varie disposizioni legislative, tra le quali lo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, essendo gli avvisi di accertamento impugnati basati su presunzioni legali e non semplici, sicchè nel ritenere quest’ultime la CTR avrebbe dovuto di per sè annullarli per vizio motivazionale e comunque ritenerne infondate le pretese fiscali oggetto degli stessi, poichè non sufficienti gli “indici redditometrici a tal fine.

Con il terzo motivo lamenta nuovamente violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e più in generale del principio di capacità contributiva, non potendo da solo il c.d. “redditometro” considerarsi strumento adeguato e sufficiente a fondare maggiori pretese erariali.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione logico-giuridica, sono infondate.

Anzitutto va rilevato che, corretta nelle conclusioni e nei passaggi argomentativi, la sentenza impugnata è giuridicamente erronea nella premessa giuridica ossia che l’accertamento sintetico induttivo basato sul c.d. “redditometro” vigente ratione temporis esprima presunzioni semplici e non legali.

E’ infatti consolidato orientamento di questa Corte che “In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell’art. 2 D.P.R. citato, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016, Rv. 640989).

In questo senso la sentenza impugnata va corretta ex art. 384 c.p.c., u.c..

Ciò posto, come detto, la CTR emiliana ha comunque seguito un iter argomentativo immune da censure giuridiche, poichè ha affermato il non assolvimento dell’onere contro probatorio gravante sul contribuente, con una valutazione di merito pacificamente non censurabile in questa sede.

Più in particolare va osservato che nella motivazione della sentenza risulta pienamente osservato il principio, altrettanto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella versione vigente “ratione temporis”, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv. 633514).

Il che all’evidenza non è avvenuto nel caso di specie, come motivato adeguatamente dal giudice di appello.

Infine risulta priva di fondamento la terza censura, ben potendo la capacità di spesa – come bilanciata dalla possibilità di prova contraria normativamente tipicizzata – essere assunta quale “indice” di capacità contributiva in ossequio al principio di cui all’art. 53 Cost., comma 1, in questi esatti termini infatti esprimendosi la stessa pronuncia di legittimità evocata dal ricorrente.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la sostanziale assenza di difesa dell’Agenzia fiscale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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