Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8367 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.B. (OMISSIS), L.R.

(OMISSIS), G.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIA CRISTINA A 8, presso lo

studio dell’avvocato STUDIO LEGALE GOBBI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIANI MARINI ALARICO;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE MOLINO ZEPPADORO s.n.c. DI ZEPPADORO GIANLUCA E

C. gia’’ MOLINO ZEPPADORO ZELIO E FIGLI s.n.c. DI ZEPPADORO GIUSEPPE

e C, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE LORENZO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LA SPINA GIUSEPPE, BELLINGACCI

MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato LUISA GOBBI con delega dell’avvocato ALARICO MARIANI

MARINI difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LA SPINA difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificalo il 21.8.84 L.B., L.R. ed G.E., quali proprietari, per quote separate di una villetta sita in (OMISSIS), citarono al giudizio del locale Tribunale la societa’ “Molino Zeppadoro Zelio e figli di Zeppadoro Giuseppe e C. s.n.c.” esponendo che questa, nel contiguo fondo, gia’ edificato, di sua proprieta’, nonostante la destinazione urbanistica residenziale della zona, aveva eretto una ulteriore costruzione di tipo industriale, sita a m. 10,60 dal confine ed alta m. 17 circa, contenente quattro silos metallici adibiti all’immagazzinamento di cereali. Lamentando violazione del regolamento edilizio, eliminazione di veduta panoramica, compromissione del passaggio di aria e luce, nonche’ immissioni di rumori e polveri eccedenti la normale tollerabilita’, gli attori chiesero la condanna della convenuta alla riduzione in pristino ed al risarcimento dei danni.

Costituitasi la convenuta, oppose la legittimita’, in quanto debitamente autorizzataceli propria costruzione, contesto’ la fondatezza delle avverse pretese ed, in via riconvenzionale, chiese l’eliminazione di alcuni corpi di fabbrica realizzati dalle controparti in ampliamento del loro immobile, in quanto abusivi e non osservanti la distanza minima di m. 4 dal confine, prevista dalla normativa locale, oltre al risarcimento dei danni.

All’esito di lunga e complessa istruttoria, documentale, orale e tecnica, con sentenza non definitiva del 24.2.2000, il giudice adito respinse le reciproche domande demolitorie, avendo accertato la sussistenza di un patto scritto (stipulato nel 1961 tra L. B. e da tal P.V., dante causa delle altre parti), comportante la reciproca deroga all’obbligo dell’osservanza delle distanze, salvo che a quelle minime di m. 3 tra fabbricati e m.

1,50 dal confine, ed accoglieva invece quelle risarcitorie attrici, che successivamente quantificava, con sentenza definitiva del 20.3.02, in complessive L. 44.000.000, oltre agli interessi condannando alle spese del giudizio la societa’ convenuta.

Proposto appello da quest’ultima, resistito con proposizione di gravame incidentale da parte degli appellati, con sentenza depositata il 7.4.2005 la Corte di Perugia, accolto per quanto di ritenuta ragione il gravame principale e disatteso quello principale, in parziale riforma delle sentenze impugnate, rigettava le domande originariamente proposte dai L. – G., compensava interamente le spese del doppio grado di giudizio e confermava nel resto quanto deciso dal primo giudice.

Considerava essenzialmente la corte umbra, per quanto ancora rileva nella presente sede: a) che gli attori non potevano dolersi della non conformita’ alla destinazione urbanistica del fabbricato industriale e della subita diminuzione di panoramicita’, in considerazione del reciproco patto in deroga accertato in primo grado, sulla cui validita’ si era formato il giudicato interno, per tutti loro vincolante e comportante pertanto anche l’infondatezza della relativa pretesa risarcitoria; d) che anche in relazione all’art. 844 c.c., la domanda di risarcimento era da ritenersi infondata, tenuto conto della documentata preesistenza, risalente quanto meno al 1955, dell’attivita’ molitoria esercitata sul fondo confinante, ’installazione sul quale dei silos non poteva considerarsi un evento “anomalo”, ma connesso alle esigenze della produzione, nonche’ della ubicazione periferica dei fondi delle parti, elementi che inducevano a considerare con “elasticita’” la questione della concreta tollerabilita’ delle immissioni rumorose le sole accertate (essendo rimaste escluse quelle da polveri), che, comprese tra i 61 e 64dB., erano risultate al di sotto del limite di 70 dB, valido sul territorio nazionale secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991, e di poco superiori a quello, piu’ severo ma non motivato, determinato in 60 dB da c.t.u. Avverso la suddetta sentenza i L. ed il G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati con successiva memoria.. Ha resistito con controricorso la societa’ intimata, oggi denominata come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 844 c.c. con connesse omissione, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione su punti decisivi della controversia.

Si contesta la decisiva rilevanza attribuita al ritenuto “preuso, non solo per la natura solo sussidiaria di tale criterio, ma anche perche’ frutto di erronea ed insufficiente valutazione delle risultanze processuali (in particolare dell’atto del 1961, in narrativa citato), comprovanti che l’acquisto del suolo su cui erano stati costruiti i silos era avvenuto successivamente a quello del fondo di L.B., edificato nel 1962 ed ulteriormente nel 1976; l’ampliamento realizzato dalla controparte nel 1957 avrebbe riguardato soltanto una casa di abitazione su altro fondo non anche il molino, mentre la concessione provvisoria, del 1982/83, relativa all’impianto sull’area acquistata nel 1972 dagli Z., sarebbe stata annullata ed infine seguita da una in sanatoria del 1996.

Quanto all’attivita’ molitoria, sarebbe stato documentato dalla parte attrice con certificazioni della camera di commercio, senza che la corte territoriale ne tenesse conto, che la relativa iscrizione era avvenuta il 2.2.79 a seguito delle costituzione in data 31.12.78 della societa’ convenuta.

Con il secondo motivo si lamenta che, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. ed art. 844 c.c. e con motivazione carente e contraddittoria, la corte territoriale abbia, partendo dall’erronea premessa del “preuso nell’ambito di un altrettanto erroneo contemperamento con le “esigenze della produzione”, ritenuto tollerabili le accertate immissioni rumorose subite dagli attori, illogicamente attribuendo rilevanza ad un presunto comportamento acquiescente ultraventennale degli stessi, senza considerare che i silos, in concreto determinanti tali rumori, erano di recente e, peraltro, abusiva costruzione, tanto che, come pur dato atto dalla stessa corte in motivazione, gli attori con l’atto introduttivo del giudizio avevano solo “paventato” che l’entrata in funzione degli stessi avrebbe prodotto rumoroso traffico veicolare.

Con il terzo motivo, deducente violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 346 c.p.c., e dell’art. 844 c.c., in rel. al D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed alla L. n. 47 del 1985, art. 13 con connesse carenze di motivazione, si lamenta: a) che i giudici di appello, ai fini dell’accertamento della tollerabilita’ delle immissioni rumorose, avrebbero ecceduto i limiti dell’impugnazione, che aveva soltanto lamentato difetto di motivazione in ordine al recepimento del parere peritale e misurazione a finestre aperte dei rumori, anziche’ chiuse, come previsto dal citato DPCM; b) l’inadeguata determinazione dei limiti accettabilita’ delle accertate emanazioni rumorose, che avrebbe dovuto essere operata secondo parametri relativi alla destinazione urbanistica, residenziale, propria del punto di immissione e non, come ritenuto nella specie, a quella industriale del fondo di parte convenuta, destinazione peraltro acquisita soltanto con l’illegittima concessione, poi annullata dal TAR, cui aveva fatto seguito quella in sanatoria, che tuttavia non avrebbe potuto pregiudicare i diritti dei terzi; c) la non decisivita’, agli effetti dell’art. 844 c.c., dei limiti di accettabilita’, comunque superati, previsti dalla normativa speciale citata, occorrendo una specifica indagine sulla concreta tollerabilita’, nella specie non compiuta, segnatamente in caso di superamento di 3 dB del rumore ambientale di fondo.

Con il quarto motivo ci si duole, per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346 c.p.c., artt. 871, 872, 873 c.c., art. 1362 c.c. e segg., L. n. 47 del 1985, art. 13 nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, del negato diritto al risarcimento dei danni per privazione di aria luce e panorama. Tale diniego non avrebbe tenuto conto della natura abusiva, fino alla concessione in sanatoria del 1996, non pregiudicante i diritti dei terzi, della costruzione dei silos, al riguardo attribuendo rilevanza alla deroga parziale al rispetto delle distanze stipulata nel 1961, che non avrebbe potuto spiegare alcuna incidenza ai fini dei diversi obblighi di ordine pubblico, relativi ad altezze e volumi.

Con il quinto motivo si lamenta, infine, omessa motivazione in relazione al rigetto dell’appello incidentale, con il quale si era lamentato la mancata quantificazione del danno, pur riconosciuto con la sentenza non definitiva, per la privazione di aria e luce, non liquidato dal primo giudice sull’erroneo presupposto che lo stesso fosse stato compreso nella complessiva valutazione esposta dal c.t.u., che in realta’ atteneva ai soli danni da rumore.

Tanto premesso, vanno congiuntamente esaminati per la stretta connessione delle contenute censure, i primi due motivi.

I motivi sono fondati.

Va anzitutto rilevato che indebitamente i giudici di appello, nel dirimere il contrasto tra l’esercizio delle facolta’ di godimento dell’immobile, adibito ad uso abitativo, degli attori e quelle produttive, dell’immobile di parte convenuta, destinato ad uso industriale, hanno attribuito pressocche’ esclusiva rilevanza al c.d.

“preuso”, senza tener conto del principio, piu’ volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. nn. 9865/05, 161/96), che il criterio in questione, come evidenziato dalla collocazione della disposizione nell’ultima parte dell’art. 844 c.c., ha natura meramente sussidiaria e costituisce soltanto un extrema ratio cui il giudicante puo’, con prudente apprezzamento di fatto, ricorrere nel contemperare le sopra menzionate opposte esigenze, tenendo comunque presente, nell’ambito di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica, che quando le esigenze della produzione entrino in diretto conflitto con quelle del diritto alla salute, connesse alla fruibilita’ dell’immobile soggetto alle immissioni, e’ a quest’ultimo che va attribuita preminenza, costituendo il rispetto di tale primario diritto un limite intrinseco all’esercizio di quello di iniziativa economica e libero esercizio dell’attivita’ imprenditoriale (v in particolare Cass. nn. 5564/10, 8420/06).

Nel caso di specie, peraltro, anche nell’accertare la priorita’ dell’uso, la motivazione della sentenza impugnata non risulta sufficiente, in punto di ricostruzione delle effettive vicende edificatorie interessanti i fondi in questione e della risalenza dell’attivita’ imprenditoriale, non avendo chiarito, pur a fronte delle specifiche e documentate deduzioni della parte attrice, secondo cui l’immobile dei L. preesisteva alla realizzazione di quello ospitante i silos e persino all’acquisto del relativo suolo, se quest’ultimo intervento fosse stato realizzato sullo stesso fondo su cui era originariamente esercitata l’attivita’ molitoria, oppure, in ampliamento del precedente insediamento industriale, su un terreno di successivo acquisto, come sembra doversi desumere dal contenuto della convenzione di vicinato stipulata nel 1961 tra L.B. ed il dante causa della societa’ convenuta, pur ritenuta dalla stessa corte decisiva ai fini della diversa questione delle distanze. E’ evidente come, in siffatta ipotesi di vero e proprio avanzamento dell’insediamento industriale verso il fondo di parte attrice, ubicato in una zona con destinazione urbanistica residenziale, il criterio della priorita’ dell’uso produttivo perderebbe rilevanza, quali che fossero le successive variazioni adottate dalla concedente amministrazione comunale nell’assentire l’ampliamento de quo. Quanto sopra premesso, pale se risulta anche la fallacia ed illogicita’ dell’altro elemento di giudizio valorizzato dai giudici di secondo grado, secondo cui il significativo ed ultraventennale silenzio della parte attrice, che avrebbe tollerato le immissioni in questione e la mancanza di una richiesta di inibitoria nell’atto introduttivo, costituirebbero ulteriori indici della sostanziale tollerabilita’ delle stesse. Ma tale argomentazione non tiene conto che all’atto dell’instaurazione del giudizio, allorquando i silos, pur in corso di realizzazione, non erano ancora entrati in funzione, gli attori espressero il loro timore, come da atto la stessa corte di merito (v.

pag. 22, primo rigo), che le prevedibili operazioni di continuo carico e scarico con veicoli avrebbero dato luogo ad un incremento delle emanazioni rumorose, timore poi confermato dall’espletata consulenza tecnica, cosi’ aggravando il disagio abitativo degli istanti, la cui precedente inerzia, a fronte di immissioni di piu’ ridotta intensita’ e frequenza, prodotte da un insediamento di minori dimensioni e posto a maggiore distanza, risulta pertanto del tutto irrilevante.

Fondato e’ anche il terzo motivo, poiche’ i giudici di appello, nell’attribuire decisiva rilevanza ai limiti di tollerabilita’ ambientale previsti dalla normativa speciale in materia di inquinamento acustico, non hanno tenuto conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, v.

Cass. nn. 6223/02, 1151/03, 2166/06), secondo cui, perseguendo tali disposizioni interessi pubblici e di tutela ambientale, dirette a contenere la diffusivita’ verso una cerchia indeterminata di persone e non, specificamente, verso il fondo del vicino, fissano soltanto dei limiti minimi di accettabilita’ dei rumori, la cui osservanza tuttavia, sul piano civilistico, agli effetti dell’art. 844 c.c., non puo’ essere dirimente, dovendo tenersi conto a tal fine della piu’ diretta e continua esposizione dei soggetti passivi, in ragione della vicinanza tra il fondo di provenienza e quello di ricezione, con conseguente necessita’ di una accurata indagine diretta ad accertarne, secondo la particolarita’ della situazione concreta, la normale tollerabilita’. Ulteriore palese errore in cui e’ incorsa la corte di merito e’ consistito nell’essersi discostata dal parere del c.t.u., che aveva ritenuto anche superati i suddetti limiti normativi, in ragione della destinazione urbanistica abitativa della zona, ritenendo al riguardo applicabili quelli piu’ favorevoli alla convenuta, in ragione della destinazione industriale del fondo di provenienza dei rumori, senza tener conto che il fenomeno in considerazione, agli effetti dell’art. 844 c.c., non e’ dato dalle “emissioni” (rilevanti ai diversi fini della generalizzata accettabilita’ ambientale), bensi’ dalle “immissioni”, con la conseguenza che la valutazione della normale tollerabilita’, intesa quale limite legale all’esercizio delle facolta’ di godimento della proprieta’ immobiliare, non puo’ che essere riferita al luogo in cui le “propagazioni” vengano percepite da coloro che fruiscono del bene, in conformita’ alla destinazione propria dello stesso, e non anche alla relativa fonte di provenienza.

Infondato e’, invece, il quarto motivo, considerato che correttamente i giudici di merito hanno disatteso le istanze risarcitorie connesse alla denunciata violazione, nella costruzione dell’immobile sul fondo di parte convenuta, dei limiti di altezza e volumetria prescritti dalle vigenti norme urbanistiche, in considerazione dell’accertata sussistenza del patto di vicinato, in narrativa menzionato, stipulato dallo stesso attore L.B. (opponibile ai suoi aventi causa e litisconsorti L.R. ed G.E. ed invocabile, sull’opposto versante, dalla societa’ convenuta, quale avente causa dall’altro stipulante. P.), che autorizzando la reciproca edificazione fino a mt. 1,50 dal confine e 3 dal fabbricato del vicino, precludeva ogni possibilita’ di dolersi, per privazione di aria, luce panorama etc., in relazione ad una edificazione realizzata a ben maggiore distanza da quella assentita. Ne’ vale, al riguardo, richiamare il disposto dell’art. 872 assecondo cui il vicino che abbia subito danno dalla edificazione illegittima sotto il profilo urbanistico, ancorche’ non lesiva delle norme integrative sulle distanze, ha diritto al relativo risarcimento, posto che, nel caso di specie, il preventivo consenso espresso dalla parte attrice eliminava in radice e sotto il profilo civilistico di cui all’art. 2043 c.c. l’illiceita’ del fatto, ferme restante soltanto quelle amministrativa e penale. Ne’ puo’, d’altra parte, dedursi la nullita’ del patto in questione, per violazione di norme inderogabili di ordine pubblico, nella specie costituite dalle disposizioni urbanistiche che attualmente sarebbero ostative all’edificazione, come in concreto realizzata, non risultand, ne’ essendo stato dedotto (ed apparendo del tutto improbabile, alla stregua della stessa esposizione dei fatti contenuta in ricorso, nell’ambito della quale si riferisce che il PRG. di Pesaro fu approvato nel 1974), che all’epoca della stipulazione di quella convenzione, risalente al 1961, le limitazioni in questione fossero gia’ vigenti.

Il quinto motivo, attinente al quantum dell’infondata pretesa risarcitoria sopra esaminata, resta pertanto reiettivamente assorbito.

Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazione alle accolte censure, con rinvio per nuovo esame ad altra Corte d’Appello, che si designa, in ragione della vicinanza, in quella di Roma, cui si demanda anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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