Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8367 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. III, 08/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato CIANNAMEO MICHELE giusta delega, a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS – RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. (OMISSIS) in persona

dei legali rappresentanti Dr. O.G. e Dr.ssa M.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 334/2005 del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, emessa

il 5/4/2005, depositata il 05/04/2005, R.G.N. 1938/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.S.D. ha proposto ricorso per Cassazione contro la RAS Ass.ni s.p.a. avverso la sentenza del 5 aprile 2005, con la quale il Giudice di Pace di Foggia ha rigettato la domanda da lui proposta contro detta societa’, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per ottenere il risarcimento – nel limite di Euro 1032,00 – dei danni fisici sofferti in occasione di un sinistro stradale cagionato da ignoti che lo avevano investito a bordo di uno scooter.

1.1. Al ricorso ha resistito la R.A.S.- Riunione Adriatica di Sicurta’ con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” e si prospetta:

a) quanto alla prima norma, che il Giudice di Pace l’avrebbe violata, la’ dove essa impone di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, perche’ avrebbe rigettato la domanda sulla base soltanto di una circostanza dichiarata da un non meglio specificato teste. Inoltre, la dichiarazione del teste – che viene riprodotta – sarebbe stata anche male interpretata dal Giudice di Pace;

b) quanto alla seconda norma, che essa sarebbe stata violata dal Giudice di Pace perche’ egli non avrebbe considerato alcune prove legali, costituite da una denunzia sporta alla Procura della Repubblica di Foggia, dal procedimento penale incardinato contro gli ignoti, da un referto di Pronto Soccorso degli (OMISSIS), da certificati medici e da una relazione di consulenza tecnica d’ufficio.

2. Il motivo – indipendentemente da ogni considerazione in ordine ai limiti della deducibilita’ della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle sentenze, pronunciate anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006 dal Giudice di pace nelle controversie soggette, come quella in esame, a decisione secondo equita’, questione che dipende dalla qualificazione di dette norme come sostanziali o processuali – e’ inammissibile per assoluta inosservanza del principio di autosufficienza della sua esposizione.

Infatti, fa riferimento ad una dichiarazione testimoniale, della quale riproduce il contenuto, ma non indica da quale teste fu resa ed in quale udienza, nonche’ ad un non meglio individuato procedimento penale, del quale non indica se e come era venuto in evidenza nel giudizio di merito, e ad una serie di documenti e a una c.t.u., senza riprodurre il contenuto rilevante ai fini della censura e senza indicare se e dove sarebbero esaminabili in questa sede.

Viene allora in rilievo il seguente principio di diritto: “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per Cassazione concernente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev’essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, e’ necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita’ essa e’ rinvenibile. L’esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione del vecchio n. 4, dell’art. 369 c.p.c., comma 2, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l’improcedibilita’ la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi del primo comma dell’art. 372 c.p.c.” (Cass. n. 12239 del 2007, seguita da numerose conformi; in precedenza, fra le tante, Cass. n. 15952 del 2007).

3. Il ricorso e’, dunque, rigettato.

3.1. Il controricorso e’ tardivo, atteso che risulta notificato TU maggio 2006, cioe’ ben oltre il termine – di cui all’art. 370 c.p.c. – di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, che, essendone avvenuta la notifica, dal punto di vista della destinataria qui resistente, il 21 marzo 2006, veniva a scadere il 10 aprile 2006, il che comportava che il controricorso si sarebbe dovuto notificare entro il 2 maggio 2006, giacche’ il 30 aprile era domenica ed il 1 maggio era festivo.

La conseguente inammissibilita’ del controricorso esclude che si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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