Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8366 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 12/04/2011), n.8366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

W.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato

GARATTI LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BERTUETTI GASPARE;

– ricorrente –

contro

G.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato DE MATTEIS ELISABETTA MARIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRAVERSA EUGENIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato D’Alessio Antonio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Eugenio Traversa difensore della resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per improcedibilita’

per nullita’ del ricorso art. 369.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a) Il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con sentenza n. 63/203 in data 25 luglio 2003 respingeva la domanda proposta contro G.N. da W.A. la quale lamentava che con la sopraelevazione del tetto delle porzioni materiali n. 3 e n. 4 parti di una unica costruzione catastalmente contraddistinta come particella edificabile 1201 sita in (OMISSIS), era stata parzialmente oscurata la finestra della sua camera da letto.

b) Proponeva appello W.A. che chiedeva una corretta interpretazione della convenzione intervenuta tra le parti al fine di stabilire se quella convenzione contenesse un solo limite alla sopraelevazione del tetto oppure due diversi limiti: un primo inerente la concessione di una autorizzazione e la misura e la validita’ della concessa autorizzazione e un secondo limite inerente il materiale rispetto delle aperture da parte del sovralzo del tetto.

Si costituiva G.N.. La Corte di Appello di Trento, rigettava l’appello ritenendolo infondato. La Corte territoriale: a) dava atto dell’esistenza della convenzione del 30 marzo 1999, la quale prevedeva la modifica e la sopraelevazione del tetto sulle pp. nn. 3 e 4 nei limiti previsti nel progetto, b) riteneva priva di riscontro probatorio la tesi dell’appellante in ordine alla preesistenza di una pretesa apertura di tipo i lucifero o integrante veduta aggettante sull’immobile della controparte, c), dava atto che ove esistita tale pretesa servitu’ avrebbe dovuto essere intavolata oppure richiamata nella convenzione del 30 marzo 1999 con specificazioni delle sue esatte caratteristiche. In assenza di tali elementi la Corte territoriale riteneva che la convenzione de qua costituisse il titolo che consentiva l’apertura di eventuali luci o vedute nell’immobile dell’appellante senza che cio’ potesse impedire la sopraelevazione del tetto dell’appellata prevista ed autorizzata dalla medesima convenzione. Si osserva che non e’ dato sapere della fase del giudizio di secondo grado perche’ non e’ stata depositata la relativa sentenza, n. 331/2005. Agli atti risulta depositata una diversa altra sentenza recante il n. 303/2005 sempre emessa dalla Corte di Appello di Trento e) Per la Cassazione della sentenza n. 331/2005, (non allegata al ricorso in Cassazione), ricorre W. A. con due motivi ciascuno al suo interno articolato in piu’ punti. Resiste G.N. con controricorso notificato il 19 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Questa Corte osserva che, il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata, e’ richiesto dall’art. 369 c.p.c., n. 2, a pena di improcedibilita’. Per altro, la Corte di cassazione, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilita’ e’ rilevabile d’ufficio.

1.1.= Si da atto che il ricorrente non ha provveduto a depositare la sentenza impugnata rendendo impossibile il vaglio della motivazione in relazione alle censure del ricorso. Il ricorso, pertanto, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e per le ragioni qui indicate, va dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2700,00 di cui 200,00 per spese oltre gli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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