Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8365 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4234/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, Attivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.M. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7137/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 24/04/2015, depositata il 17/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LNRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 24 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva solo parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, contro la sentenza n. 69/7/13 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva parzialmente accolto i ricorsi della V.M. srl contro gli avvisi di accertamento IRES, IVA, IRAP, IRPI ed altro 1006/2007. La CTR osservava in particolare che dalla ctu espletata in grado di appello induceva appunto a ritenere soltanto in parte fondate le riprese fiscali (inerenti le imposte reddituali) oggetto degli atti impositivi impugnati.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata società contribuente non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata e quindi ne afferma la nullità.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che “la genericità del rinvio alle argomentazioni del ctu ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali e dissenso dalle critiche mosse dalle parti, non e compatibile con l’obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito in presenza di puntuali e specifiche censure” (Sez. 1, Sentenza n. 1975 del 22/02/2000, Rv. 534215).

La sentenza impugnata non si adegua a questo dictum nomofilattico, non avendo preso in considerazione, per confutarle, le osservazioni alla ctu fatte dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale (in ossequio al principio di autosufficienza riportate nel ricorso) nè peraltro ha dato alcuna risposta sulle questioni relative alle imposte diverse da quelle sul reddito, pure oggetto delle riprese fiscali in oggetto ed in particolare, come denunciato dalla ricorrente, con riguardo all’IVA.

In tal modo la motivazione della sentenza medesima non corrisponde al “minimo costituzionale” (cfr. Cass. civ. Sez. U., 8053/2014).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA