Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8364 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017), n. 8364
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2915/2016 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA TINELLI SSA, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DEI LOMBARDI
4, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO ARENA, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati FEDERICO GIUNTI, FRANCESCO GATTI,
CAROLINA MANIMUCARI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 651/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 10/03/2015, depositata il 17/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 10 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 32/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Alessandria che aveva accolto i ricorsi dell’Azienda Agricola Tinelli ssa contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2005/2006 e relative cartelle di pagamento. La CTR osservava in particolare che i ricorsi della contribuente dovevano considerarsi inammissibili per mancanza dei motivi, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, in relazione all’art. 113 c.p.c., poichè la CTR ha ritenuto l’inammissibilità dei propri ricorsi contro gli atti impositivi e le cartelle di pagamento impugnati per mancanza dei motivi secondo le previsioni di cui alla prima delle due disposizioni legislative evocate.
La censura è fondata.
Vi è infatti da ribadire che “il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente” (Sez. 5, Sentenza n. 21759 del 20/10/2011, Rv. 619743).
Orbene, nel caso di specie è chiaro che i ricorsi de quibus erano “motivati” con il richiamo alla infondatezza della pretesa fiscale portata dagli atti impositivi/esattoriali impugnati, essendo la medesima strettamente correlata alla parallela pretesa per contributi previdenziali omessi rispetto alla quale era pendente separato contenzioso avanti all’AGO territorialmente competente.
Infatti la CTP ha poi pronunciato nel merito della controversia riferendosi all’esito, favorevole per la contribuente, di quella controversia previdenziale.
Quale fosse l’oggetto della controversia tributaria in esame, nella “logica” del giudizio di “impugnazione-merito” era dunque chiaro e quindi risulta senz’altro rispettato il precetto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. e), con la conseguente ammissibilità dei ricorsi introduttivi del primo grado del presente processo.
Peraltro, il richiamo della CTR alla giurisprudenza di questa Corte sull’ “autonomia” dei motivi di ricorso avverso un atto impositivo (Sez. 5, Ordinanza n. 23047 del 14/12/2012, Rv. 624621-01) non è pertinente al caso di specie, nel quale, come detto, la “sostanza” del contenzioso era sì la medesima di quello analogo previdenziale, ma non poteva che essere tale, appunto perchè gli atti impositivi ed esattivi impugnati erano pacificamente fondati esclusivamente sulle risultanze del previo accertamento ispettivo previdenziale.
La fondatezza del primo motivo di ricorso è assorbente del secondo.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017