Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8364 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. III, 24/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28442/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini,

n. 3, presso l’avv. IRENE MARUCCO;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE REPUBBLICA C/O CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 14/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente K.M. è cittadino della (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare le conseguenze di una vicenda privata: dopo la separazione dei genitori, la nuova compagna del padre lo ha avversato fino al punto di tentare di ucciderlo mettendo veleno nel cibo, che lui ha evitato di mangiare in quanto avvisato da una persona che aveva visto il gesto della matrigna. E’ pertanto fuggito in Mali, dove aveva uno zio, che però poco dopo è stato ucciso dai ribelli, con la conseguenza che il ricorrente è dovuto fuggire nuovamente, prima in Libia, dove ha subito vessazioni, e poi in Italia.

La Commissione territoriale ha respinto le sue richieste di protezione internazionale ed umanitaria, essenzialmente non riconoscendo veridicità al suo racconto e questa valutazione è stata confermata dal Tribunale che ha rilevato le contraddizioni interne e l’inverosimiglianza di quanto esposto dal richiedente asilo.

K. ricorre con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ritiene non credibile il racconto, per le contraddizioni interne, in particolare. Esclude che la situazione della Guinea possa consentire la protezione sussidiaria in ragione della pacificazione avvenuta negli ultimi anni, e dunque della inesistenza di un conflitto armato generalizzato; infine esclude che il ricorrente presenti situazioni soggettive che lo rendono vulnerabile in caso di rimpatrio, non avendo dimostrato di essersi integrato in Italia e non esistendo in Guinea una situazione di violazione dei diritti umani.

p..- Con il primo motivo il ricorrente chiede che si sollevi questione di legittimità costituzionale della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, nella parte in cui prevede il rito camerale, e solo a discrezione del giudice la trattazione orale, e nella parte in cui, cosi facendo, consente che le dichiarazioni rese dallo straniero davanti alla Commissione territoriale vengano acquisite come prova precostituita, alla cui formazione è rimasto estraneo il difensore.

La questione è sollevata rispetto agli artt. 3,24,111 Cost., per violazione del diritto alla difesa nel suo aspetto della garanzia del contraddittorio.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sulla medesima questione si è già pronunciata questa corte, ritenendo che è’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. 17717/2018).

Questa statuizione va condivisa.

Nè può considerarsi elemento di novità il riferimento alla circostanza che l’audizione dell’interessato costituisce prova precostituita sottratta al contraddittorio; non si tratta intanto di una prova, come non lo è l’interrogatorio della parte; non può comunque dirsi che sia sottratta al contraddittorio, per l’eventualità che il giudice disponga l’audizione davanti a sè, e non v’è illegittimità nel riconoscere al giudice la discrezionalità di questa decisione, come discrezionale è quella di ammettere l’interrogatorio nel processo ordinario o una qualunque prova; infine non può dirsi che l’acquisizione della audizione (videoregistrazione e verbale) comporti l’acquisizione di una prova precostituita sottratta a contraddittorio, in quanto nel rito camerale, pur quando non sia ammessa la discussione e la comparizione delle parti, queste hanno diritto a difese scritte.

p..- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e L. n. 25 del 2008, art. 8.

Sono due i profili di questa censura.

Con il primo il ricorrente si duole della mancata audizione davanti al Tribunale, ritenendo peraltro contraddittoria la decisione di non ammetterla, dopo che lo stesso tribunale l’aveva ritenuta necessaria.

Con la seconda censura il ricorrente si duole invece della erronea valutazione della situazione esistente in Guinea.

Il motivo è infondato.

Quanto alla audizione, il ricorrente sembra adombrare la tesi che non esiste alcuna videoregistrazione della sua audizione (p. 3), ma questa affermazione intanto contraddetta dal riferimento che lo stesso ricorrente fa alle dichiarazioni da lui rese davanti alla Commissione territoriale (p. 2); mentre, per altro verso, risulta smentita dalla motivazione del provvedimento impugnato nel quale si dà atto che la videoregistrazione è stata effettuata e trasmessa.

Ciò detto, il Tribunale ha l’obbligo di procedere ad audizione solo nel caso, per l’appunto, che non vi sia una videoregistrazione o che non sia reso disponibile il relativo verbale (Cass. 15318/2020).

Quanto alla valutazione della situazione della Guinea, il Tribunale fa riferimento a fonti aggiornate (p. 5) che non sono validamente contestate dal ricorrente, il quale oppone fonti che non indicano una situazione di conflitto generalizzato ma di episodi di violenza e terrorismo.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione alla protezione umanitaria. Nella sostanza il ricorrente si duole della circostanza che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la sua integrazione in Italia e dunque l’eventualità di vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha compiuto la valutazione (p. 5-7), evidenziando che, quanto alla situazione politica, valgono le circostanze già messe in luce sulla inesistenza di violazioni gravi di diritti fondamentali, e quanto alla situazione soggettiva che difetta del tutto una qualche integrazione in Italia (il ricorrente ha prodotto solo la partecipazione ad un corso di lingua ed uno ad un corso professionale, oltre che una patologia all’occhio ritenuta curabile anche in Guinea).

Si tratta di un giudizio di fatto, adeguatamente motivato, ed effettuato allo stato degli atti ed in base alle allegazioni di parte.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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