Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8363 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2764/2016 proposto da:

TELECOM SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA A BERTOLONI 41, presso lo studio

dell’avvocato MAURO MORELLI, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del rappresentante della

Direzione Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA

DELLA CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PAOLETTI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DEI A STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3540/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 12/05/2015, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 12 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Telecom srl avverso la sentenza n. 381/16/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro le cartelle di pagamento IRES 2004-2005. La CTR osservava in particolare che era infondato il motivo di gravame basato sulla omessa notifica degli atti impositivi impugnati, risultando di contro le relative procedure notificatorie ritualmente perfezionatesi, dunque confermava il giudizio di inammissibilità, per tardività, dei ricorsi della contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un unico motivo.

Resiste con controricorso Equitalia Sud spa; l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto la Telecom srl – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – deduce falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982, art. 7, poichè la CTR ha ritenuto la ritualità della notifica delle cartelle esattoriali in oggetto, nonostante che esse, spedite per posta direttamente dall’Agente della riscossione, fossero state ricevute da addetto al ritiro presso la sua sede, senza che però successivamente ne venisse spedito avviso con raccomandata, in virtù della seconda disposizione legislativa evocata.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025).

La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto e non merita pertanto cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata alle spese del presente giudizio nei confronti di Equitalia Sud spa che si è difesa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rifondere ad Equitalia Sud spa le spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA