Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8363 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. III, 24/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28412/2019 proposto da:

B.Y., elettivamente domiciliata in Torino, via Principe

Tommaso, 10, presso gli avvocati MARCO PAGELLA, e GABRIELLA BANDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente B.Y. cittadino (OMISSIS), da quanto si apprende dal decreto impugnato, dopo alcune vicende personali, ha aderito alla Chiesa di Dio Onnipotente che però è avversata in Cina al punto che i suoi adepti sono perseguitati e rischiano la vita.

La Commissione territoriale non ha creduto al racconto anche perchè il ricorrente ha dimostrato di non avere alcuna nozione del credo religioso cui asserisce di avere aderito.

Questa decisione è stata confermata dal Tribunale che oltre a ribadire l’inverosimiglianza del racconto, ha altresì escluso ragioni per concedere la protezione sussidiaria e quella umanitaria, non essendovi in Cina una situazione di conflitto generalizzato nè di violazione dei diritti umani.

Ricorre B. con un motivo. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il ricorso non espone il fatto, nè quello storico nè quello processuale. Quale sia stata la vicenda che ha indotto il ricorrente a chiedere protezione in Italia si evince dal decreto impugnato.

Il ricorso non rispetta dunque il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

p..- Il ricorso è comunque totalmente inammissibile: sembra di capire dal complessivo esame del suo tenore che il ricorrente si duole della valutazione delle prove e dunque del giudizio in fatto, effettuato dal tribunale quanto alla credibilità del racconto, ed invita, – di questo si tratta non essendovi una censura quanto ai criteri di giudizio usati dal giudice di merito, – ad una rivalutazione del fatto medesimo.

In sostanza non v’è alcuna denuncia di violazione di legge quanto al giudizio espresso e l’invito a rivalutare i fatti è sostenuto attraverso la citazione di uno studio dottrinale in cui sarebbe attestata la situazione di persecuzione dei seguaci della Chiesa di Dio Onnipotente, studio che avrebbe rilevanza probatoria costituendo risultati della ricerca un fatto notorio.

Si tratta come è evidente di un ricorso totalmente inammissibile.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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