Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8363 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. III, 08/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.A. (OMISSIS) in persona del

vice direttore e procuratore speciale Dott. G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. VASARI 5, presso lo studio

dell’avvocato RUDEL RAOUL, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VERONELLI LUCA giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BELOTTI GUIDO SRL (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante signor B.G., elettivamente domiciliata in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PROFETA ALFREDO con studio in 24062 COSTA

VOLPINO (BG), VIA WORTLEY 7 giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.A., COM. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 275/2004 del TRIBUNALE di BERGAMO SEDE

DISTACCATA DI TREVIGLIO, emessa il 1/12/2004, depositata il

02/12/2004, R.G.N. 12675/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il ricorso attiene alla distribuzione dell’onere delle spese processuali fra convenuto chiamante e chiamato in causa in garanzia impropria. La vicenda è connotata dalla seguenti scansioni.

T.A. convenne in giudizio la Guido Belotti s.r.l. per il risarcimento (indicato in L. 2.712.000) del danno derivatogli dall’urto della propria vettura contro il perno di battuta del cancello d’ingresso di un immobile del Comune di (OMISSIS), dove – affermò – la società convenuta stava eseguendo lavori di sbancamento.

La convenuta chiamò in garanzia la subappaltatrice Airoldi e la propria assicuratrice Zurigo Assicurazioni, che eccepì l’intervenuta prescrizione annuale del diritto dell’assicurato ex art. 2952 c.c..

L’adito giudice di pace di Treviglio ordinò la chiamata in causa del Comune di (OMISSIS) e, con sentenza n. 251/01, accertato che i lavori dati in appalto e in subappalto non avevano interessato la zona del cancello, lo condannò a pagare al T. L. 1.000.000, ravvisando il concorso causale colposo dell’attore.

Quanto alle spese processuali, condannò il Comune a rimborsarle per la metà all’attore T. e per l’intero a Belotti ed Airoldi.

Non provvedette invece sulle spese nel rapporto tra la chiamante in garanzia Belotti e la chiamata Zurigo Assicurazioni, osservando in motivazione che le stesse andavano regolate nell’ambito del relativo rapporto processuale.

2.- Se ne dolse in appello la Zurigo, domandandone la rifusione a carico della Belotti e, in subordine, di T. e del Comune.

Tutti gli appellati resistettero.

Con sentenza n. 275/04 il tribunale di Bergamo ha ritenuto che, sulla scorta del principio secondo il quale le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia sono a carico della parte soccombente che abbia dato causa alla chiamata (Cass., n. 19181/2003), ha escluso che esse dovessero essere poste a carico della chiamante Belotti, dovendo invece porsi a carico dell’attore T. che aveva provocato la chiamata in causa della Zurigo da parte della Belotti, rimanendo peraltro soccombente nei suoi confronti. Ha anche ritenuto che il T. avesse incolpevolmente convenuto in giudizio la società Belotti e che, per questo, potessero compensarsi anche quelle tra T. e Zurigo, in tal senso provvedendo in riforma della sentenza di primo grado, e compensando poi le spese del giudizio di appello.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Zurigo Assicurazioni, affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la s.r.l. Guido Belotti.

Gli intimati T. e Comune di (OMISSIS) non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente infondatamente adduce contraddittorietà della motivazione, non essendo logicamente incoerente che il giudice dell’appello abbia ritenuto, per un verso, che fondatamente l’appellante Zurigo si fosse doluta della mancata pronuncia sulle sue spese da parte del giudice di pace e, per altro verso, che esse andassero tuttavia compensate, dovendosi intendere l’affermazione (pur del tutto infelice) che l’appello s’era rivelato “infondato nel merito” nel senso che alla condanna dell’attore non poteva addivenirsi per i ravvisati giusti motivi di compensazione.

2. Infondato è pure il terzo motivo, col quale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento nell’erroneo assunto che il principio secondo il quale il potere di compensazione trova un limite nel divieto di porle anche parzialmente a carico della parte totalmente vittoriosa debba intendersi nel senso che il giudice non può lasciare che la parte vittoriosa sopporti le proprie. Così evidentemente non è, giacchè il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa significa solo che questa non può essere condannata a rifonderle, neppure parzialmente, alla parte soccombente; e non già che al giudice sia inibito, appunto compensando le spese, di derogare al principio posto dall’art. 91 c.p.c. e, dunque, di evitare di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese a favore della parte vittoriosa, a cui carico resteranno (in tutto o in parte) quelle direttamente affrontate proprio a seguito della disposta compensazione (totale o parziale).

3.- Fondato è invece il secondo motivo, col quale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 106 c.p.c. per non avere il giudice d’appello tenuto conto del fatto che il principio secondo il quale, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trova una deroga nel caso in cui l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (secondo quanto espressamente statuito da Cass. n. 6514/2004).

Nella specie, l’assicuratore aveva eccepito la prescrizione del diritto dell’assicurato in suo confronto e l’assicurato non aveva provato che, invece, il diritto non era prescritto (nè, in questa sede, ha impugnato incidentalmente la sentenza per non avere il tribunale ammesso la prova con la quale mirava a dimostrare che la prescrizione non era maturata, com’era suo onere provare).

Tanto significa che la garanzia non sarebbe stata operativa quand’anche la domanda dell’attore nei confronti del convenuto, autore della chiamata in causa dell’assicuratore, fosse stata fondata, sicchè il chiamante sarebbe risultato in ogni caso soccombente nei confronti del chiamato.

Deve enunciarsi il seguente principio di diritto: “se di una fondata chiamata in garanzia difettano i presupposti per ragioni concernenti il rapporto tra convenuto e chiamato, la responsabilità della chiamata in causa non può farsi risalire all’attore cha abbia proposto una domanda infondata nei confronti del chiamante, in quanto il chiamato è, in tal caso, illegittimamente coinvolto nel processo per assorbente responsabilità del convenuto, da considerarsi soccombente nei suoi confronti ai fini della ripartizione dell’onere delle spese processuali per gli effetti di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

A tale principio il tribunale non si è adeguato laddove ha ritenuto che le spese dovessero in via di principio porsi a carico dell’attore per aver proposto una domanda infondata nei confronti della convenuta società Belotti, del tutto prescindendo dalla sussistenza dell’eccepita causa ostativa all’operatività della garanzia (prescrizione) nel rapporto tra questa e la Zurigo Assicurazioni.

4.- Accolto il secondo motivo e rigettati gli altri, la sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito con la condanna della chiamante società Belotti a rimborsare alla chiamata Zurigo Assicurazioni le spese del primo e del secondo grado, nonchè quelle del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna la s.r.l. Guido Belotti a rimborsare alla Zurigo Assicurazioni s.p.a. le spese dell’intero processo che liquida per il primo grado in Euro 550,00 di cui Euro 50,00 per spese, per il secondo grado in Euro 630,00 di cui 30,00 per spese, e per il giudizio di legittimità in Euro 1.000,00 di cui 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge su tutte le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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