Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8362 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2399/2016 proposto da:

EQUITALLA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 143, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA PATELMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA MERLINO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C., COMUNE DI MERCOGLIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6327/2015 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 7/05/2015,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 7 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva parzialmente accolto il ricorso di F.C. contro il fermo amministrativo comunicatole in data 28 giugno 2010. La CTR osservava in particolare che non vi era agli atti la prova della ricezione dell’avviso di ricevimento dell’atto di appello spedito per posta, non essendosi costituita la contribuente in secondo grado.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione deducendo un motivo unico.

Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4-5 – la ricorrente si duole dell’omesso esame della documentazione prodotta nel giudizio di appello ed in particolare della copia dell’avviso di ricevimento attestante il rituale perfezionamento della notificazione – a mezzo posta – del gravame alla controparte.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci l’errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di documenti acquisiti agli atti del processo e menzionati dalle parti, non corrispondendo tale errore ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4” (Sez. 5, Sentenza n. 20240 del 09/10/2015, Rv. 636661).

Dunque, nel caso di specie, trattandosi appunto di un’erronea non considerazione di un atto che, diversamente da quanto affermato in sentenza, era invece agli atti del processo di appello, avverso la sentenza stessa andava proposta revocazione ordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 4 e non l’impugnazione in esame.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; nulla per le spese stante la mancata costituzione/difesa degli intimati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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