Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8362 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 29/04/2020), n.8362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15638/2016 R.G. proposto da:

Z.R., Cospalat FVG, rappresentati e difesi dall’Avv. Cesare

Tapparo per procura a margine del ricorso, domiciliati presso la

cancelleria della Corte;

– ricorrenti –

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall’Avv.

Daniela Iuri per procura a margine del controricorso, elettivamente

domiciliata in Roma presso l’Ufficio regionale alla Piazza Colonna

n. 355;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 656,

depositata il 10 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella

Camera di consiglio del 26 novembre 2019.

Fatto

ATTESO

che:

La controversia riguarda le ordinanze-ingiunzione nn. 15041, 15046 e 15070, recanti sanzioni amministrative di Euro 9.472,07, Euro 18.249,00 ed Euro 82.971,66, emesse nel marzo 2012 dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti di Z.R., trasgressore principale, e Cospalat FVG, obbligato solidale, il primo legale rappresentante di Cospalat FVG, quest’ultimo consorzio di produttori lattiero-caseari, per omesso versamento del prelievo supplementare sulle eccedenze di latte conferito dai produttori nei mesi di luglio, agosto e dicembre 2010.

Essendo stata respinta l’opposizione in entrambi i gradi di merito, gli ingiunti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, L.R. FVG n. 1 del 1984, artt. 4, 5, 7, omessa motivazione, per non aver il giudice d’appello riconosciuto la tardività della contestazione, nè censurato la brevità del termine a difesa.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 32, 33 Tratt. CE, reg. (CE) 1788/2003, reg. (CE) 595/2004, omessa motivazione, omesso esame, per non aver il giudice d’appello rilevato che il prelievo supplementare su base mensile è illegittimo poichè slegato da un accertato superamento della quota globale di produzione.

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112,624 c.p.c., per non aver il giudice d’appello annullato le ordinanze-ingiunzione malgrado esse fossero state emesse in costanza di una sospensiva giurisdizionale che inibiva a Cospalat FVG di eseguire le trattenute del superprelievo in danno dei consorziati eccedentari.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 3 Cost., L. n. 689 del 1981, artt. 1, 16, D.L. n. 22 del 2005, per non aver il giudice d’appello considerato oblabile l’illecito col pagamento del doppio del minimo edittale.

Nel definire un ricorso analogo, tra le stesse parti, ad oggetto le eccedenze dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, Cass. 24 ottobre 2018, n. 26979, ha respinto i primi tre motivi e accolto il quarto, in virtù degli argomenti di seguito esposti, dai quali non vi è ragione di discostarsi.

Il primo motivo è infondato: come rileva Cass. n. 26979 cit., il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito per la contestazione dell’illecito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 5 è il giorno di effettiva conclusione dell’accertamento, che, nel caso di omesso versamento del prelievo sulle quote-latte, non può dirsi ultimato con la mera estrazione informativa dalla banca-dati SIAN, dovendosi comunque procedere alla verifica dei dati estratti e alla loro elaborazione.

Per principio generale, il termine di contestazione decorre dall’esito dell’accertamento, la cui durata va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle verifiche, essendo irrilevante la data di commissione della violazione, da questa decorrendo solo il termine di prescrizione (Cass. 24 agosto 2006, n. 18391; Cass. 24 maggio 2007, n. 12093; Cass. 6 novembre 2009, n. 23608; Cass. 3 settembre 2014, n. 18574).

Nella specie, con apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, il giudice d’appello ha ritenuto “congruo e non eccessivo” un periodo di accertamento di cinque mesi.

Sulla brevità del termine a difesa, fissato nei verbali di contestazione in sessanta giorni, a norma della L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 8, esattamente il giudice d’appello ha osservato trattarsi di un termine persino più ampio di quello dato dalla legge statale (trenta giorni L. n. 689 del 1981, ex art. 18).

Il secondo motivo è infondato: come rileva Cass. n. 26979 cit., la dimensione mensile del superprelievo si riannoda all’annualità del plafond in virtù della compensazione AGEA di fine-campagna, sicchè la disciplina italiana è coerente alle finalità unionali, per tale riconosciuta dalla Commissione Europea in sede consultiva.

La fattispecie oggi in esame non riguarda la questione della riassegnazione dei quantitativi inutilizzati tra i produttori eccedentari, sicchè essa non risulta interessata dalla sopravvenuta decisione della Corte di Giustizia sull’illegittimità dei criteri interni di riassegnazione (CGUE 27 giugno 2019, C-348/18, Barausse).

Il terzo motivo è inammissibile: come rileva Cass. n. 26979 cit., la doglianza ha perduto ogni giuridico interesse per l’assorbente e incontestato dato di fatto che il ricorso giurisdizionale, sul quale si era innestata l’ordinanza di sospensione delle trattenute, è stato infine dichiarato inammissibile.

Il quarto motivo è fondato: pacifico che agli ingiunti sia stata prospettata l’oblazione nella misura di un terzo della sanzione irrogabile, si osserva che la L. n. 689 del 1981, art. 16, come pure la L.R. FVG n. 1 del 1984, art. 7, consente di estinguere l’illecito anche col pagamento del doppio del minimo edittale, se più favorevole, qui dunque col pagamento della somma di Euro 2.000,00, preso a riferimento il minimo edittale di Euro 1.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, conv. L. 119/2003, come modificato dal D.L. n. 22 del 2005, art. 2, conv. L. n. 71 del 2005).

Sulla base di un parere ministeriale, la Regione ha coltivato la tesi, fatta propria anche dal giudice d’appello, per cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione de qua, in ragione della sua natura proporzionale, cosicchè residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria.

– Tuttavia, la sanzione di che trattasi non è una sanzione proporzionale, in quanto essa ha il limite massimo di Euro 100.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5), mentre “le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo” (L. n. 689 del 1981, art. 10).

– Comunque, la L. n. 689 del 1981, art. 16, esclude l’operatività del criterio del doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma, per effetto della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 213 del 1998, art. 52, qualora non sia per essa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato, come detto, in Euro 1.000,00; nè può un parere ministeriale “modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge” (Cass. n. 26979 cit.).

– Questo il principio di diritto: “in tema di c.d. quote-latte, l’acquirente che non abbia rispettato l’obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5, conv. L. n. 119 del 2003, può estinguere l’illecito amministrativo, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 16, comma 1, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di Euro 1.000,00”.

– In definitiva, va accolto il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, che si atterrà al principio di diritto ora enunciato, e infine regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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