Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8362 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. III, 24/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28304/2019 proposto da:

A. ALIAS A.T. O T., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA

CARDONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

BRESCIA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Il ricorrente, cittadino A.T. è cittadino (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito per sottrarsi alla violenza di uno zio, che, avendo intenzione di impossessarsi di un terreno di famiglia, ha prima appiccato fuoco alla proprietà provocando la morte dei suoi genitori e poi ha cercato di uccidere lui, affidandosi a dei sicari. Il ricorrente, giunto in Italia, ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria, ma la sua istanza è stata rigettata dalla Commissione territoriale che non ha creduto al suo racconto e comunque lo ha ritenuto irrilevante ai fini delle richieste avanzate.

La decisione negativa è stata confermata dal Tribunale che ha ribadito l’irrilevanza della vicenda, peraltro non credibile, l’assenza di un conflitto in Edo State, l’insussistenza dei presupposti per la concessione della umanitaria. Ricorre A. con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7.

Il motivo mira a censurare la decisione relativa alla credibilità ed irrilevanza del racconto. Sostiene il ricorrente di avere fornito una versione credibile, che se il giudice avesse usato i suoi poteri istruttori, avrebbe ritenuto tale e che il Tribunale non ha adeguatamente motivato.

Il motivo è inammissibile.

Non contiene in realtà alcuna specifica censura alla ratio decidendi.

Se si ritiene che si tratti di una contestazione del giudizio di credibilità e rilevanza, non coglie esattamente la ratio della decisione, la quale ha due aspetti: uno relativo alla credibilità, giudizio che il giudice di merito motiva adeguatamente e l’altro, in aggiunta, relativo alla irrilevanza della vicenda narrata, la quale è vista come una situazione privata, come tale non idonea a giustificare una protezione internazionale.

Peraltro, il giudizio di credibilità non è sindacabile in Cassazione se non per violazione dei criteri legali che lo guidano, e che non sono stati messi qui in discussione, e per difetto assoluto di motivazione, anche esso non adeguatamente censurato e comunque infondato, alla luce degli argomenti spesi dal giudice per dimostrare l’inverosimiglianza del racconto.

Nè la ratio relativa all’ambito meramente privato della vicenda può ritenersi censurata adeguatamente posto che il ricorrente non oppone che la minaccia è venuta da soggetti qualificati ai sensi della L. n. 251 del 2007.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione L. n. 25 del 2008, art. 8. Secondo il ricorrente la corte non avrebbe adeguatamente valutato la situazione del paese di origine, in quanto ha ritenuto, sulla base di Coi non rilevanti e inattendibili, che non vi fosse una situazione di conflitto armato generalizzato, ai fini della protezione sussidiaria.

Per contro, le fonti da lui indicate (Amnesty International in particolare) indicherebbero una realtà diversa.

Il motivo è infondato.

Le fonti di conoscenza cui fa ricorso il giudice di merito possono ben essere messe in discussione dallo straniero, ma egli deve oltre che allegare il contenuto della fonte alternativa, altresì dimostrare che se ne ricava l’esistenza di un conflitto armato generalizzato, negato dalla sentenza impugnata.

Non è sufficiente l’allegazione di fonti che riportano episodi di violenza o terrorismo sporadici, posto che la protezione sussidiaria, nella forma qui rilevante, richiede che vi sia un conflitto armato generalizzato.

Il ricorrente non lo dimostra.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe proceduto ad alcuna comparazione tra il livello di integrazione sociale raggiunto in Italia e la situazione del paese di origine onde verificare se il rimpatrio rende vulnerabile lo straniero.

Il motivo è infondato.

Il tribunale esamina la questione (p. 7) e non rileva elementi significativi di integrazione in Italia, nè altre rilevanti situazioni di vulnerabilità.

Va da sè che, seppure v’è un obbligo di cooperazione istruttoria, il giudice di merito decide pur sempre da quanto risulta allegato o comunque da quanto emergente dagli atti, ed il giudizio sulla vulnerabilità presuppone questi limiti: il ricorrente non allega situazioni soggettive utilizzabili e non valutate.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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