Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8361 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2324/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del responsabile del

contenzioso della Direzione Regionale Lazio, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. PAOLUCCI CALBOLI 60, presso lo studio

dell’avvocato SEBASTIANO DI BETTA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3476/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/02/2015, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON.

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 10 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da C.P. avverso la sentenza n. 463/16/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva accolto il ricorso contro la cartella di pagamento per tasse automobilistiche 2003, peraltro compensando le spese del primo grado del giudizio. La CTR osservava in particolare che a seguito della novella introdotta all’art. 92 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, non sussistevano i presupposti per la statuizione oggetto del gravame, dunque condannava in solido l’Ente impositore e l’Agente della riscossione al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, secondo generale principio della soccombenza. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud spa deducendo un motivo unico.

Gli intimati non si sono difesi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, artt. 91, 92 c.p.c. e vizio motivazionale in ordine alla statuizione della CTR di sua condanna solidale con la Regione Lazio alle spese processuali, asserendo la doverosità dell’emissione della cartella di pagamento impugnata a fronte della trasmissione del ruolo esecutivo da parte dell’Ente territoriale impositore, a prescindere dalla legittimità della relativa iscrizione.

La censura è infondata.

N’a premesso che risulta pacifico che Equitalia Sud spa non si è costituita in primo grado e che invece lo ha fatto in appello depositando memoria di controdeduzioni, con richiesta di reiezione del gravame proposto dal contribuente.

Vi è poi da osservare che l’indistinta statuizione della CTP sulle spese processuali ha quale necessario presupposto logico e giuridico l’affermazione della soccombenza di entrambi i resistenti, giacche altrimenti considerando in particolare la posizione dell’Agente della riscossione, come poi prospettato dallo stesso in sede di gravame, avrebbe dovuto diversamente pronunciarsi, nel merito rigettando il ricorso nei suoi confronti e nulla disponendo per le spese in ordine a questo rapporto processuale, poichè tale parte resistente non si era costituita in prime cure e quindi non ne aveva sostenuto i relativi oneri.

A fronte di consimile configurazione della decisione di primo grado, la ricorrente quindi, volendo contestare la propria soccombenza, comunque determinatasi per effetto della decisione stessa, avrebbe dovuto impugnarla almeno in via incidentale condizionata.

Invece si è limitata a costituirsi in secondo grado, controdeducendo direttamente sul motivo dell’appello del contribuente, ma anche ponendo ex novo la questione della propria legittimazione passiva, dato che trattavasi indiscutibilmente di vizi “non propri” della cartella esattoriale impugnata. E tuttavia ha concluso per il rigetto dell’appello principale, senza formulare gradita richiesta, anche condizionata, di riforma della pronuncia in punto soccombenza “comune” sua e dell’Ente impositore nonchè della relativa questione della “causalità della soccombenza” posta con la censura in esame.

Ciò posto, va peraltro notato che lo stesso precedente di questa Corte citato dalla ricorrente (Cass. sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385), che esclude che possa conseguire la condanna alle spese in danno della parte che non abbia provocato col suo comportamento la necessità del processo, specificamente qualora la parte stessa siasi limitata, notificando l’impugnata cartella di pagamento, a dar corso ad una pretesa dell’Ente impositore illegittima, perchè fondata su avviso di accertamento non validamente notificato, chiarisce che comunque al soggetto esattore deve riconoscersi, a fronte della situazione di litisconsorzio processuale determinatosi, la concorrente legittimazione passiva.

Pertanto l’accoglimento della domanda – così come proposta in primo grado – anche nei confronti dell’Agente della riscossione ingenerava il suo interesse all’impugnazione della stessa, almeno in via incidentale condizionata.

Quindi non avendo Equitalia Sud spa proposto appello incidentale quantomeno condizionato per ottenere la riforma della sentenza di primo grado sulla sua soccombenza “litisconsortile” nei termini appena esposti, deve ritenersi che su tale statuizione si sia formato il giudicato interno, talchè essa non può formare oggetto di ricorso per cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla per le spese stante la mancata difesa degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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