Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8360 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.31/03/2017), n. 8360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26101/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLANETTO N.
4, presso lo STUDIO LEGALE DGDF Legal, rappresentato e difeso dagli
avvocati ETTORE LANDOLFO e CAMILLO PEZZULLO, giusta procura speciale
in cale al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 112/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 20/03/2013 e depositata il
25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2006) fatto valere dal contribuente, in quanto quest’ultimo aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito relativo nella dichiarazione successiva, per l’anno di imposta 2007.
L’Agenzia, sul presupposto della omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di riferimento, ha emesso cartella di pagamento della, relativa somma, poi impugnata dal contribuente.
La CTR ha accolto la tesi del contribuente aderendo alla giurisprudenza che ritiene non decaduto il contribuente che, pur avendo dichiarato VIVA nelle registrazioni periodiche durante l’anno, non abbia riportato il credito IVA nella dichiarazione da redditi di quell’anno di imposta, ma lo abbia fatto successivamente.
Si è costituito il contribuente, svolgendo controdeduzioni.
Quanto alla questione della sussistenza del credito IVA va osservato quanto segue.
Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).
Il ricorso va pertanto respinto, ma le spese, in ragione del fatto che il contrasto di giurisprudenza è stato sanato dopo la proposizione della domanda, vanno compensate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei prèsupposti, per il versamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017