Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8360 del 29/04/2020
Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 29/04/2020), n.8360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5377/2018 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER
53, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIA CONDEMI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, UFFICIO DI PROCURA REGGIO CALABRIA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. rg. 3494/2017 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
di ricorso;
udito l’Avvocato Antonia Condemi, difensore del ricorrente, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Presidente designato, con ordinanza resa il 15 gennaio 2018 e notificata a mezzo pec il 17 gennaio 2018, ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. G.G. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 170, avverso il decreto del G.O.T. in data 12 settembre 2017, di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività espletata dal predetto professionista quale difensore d’ufficio di G.O., nell’ambito di procedimento penale (RG 1245/2012) dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria.
2. Il giudice dell’opposizione ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi a carico dello Stato.
2.1. Dopo aver escluso l’obbligatorietà del preventivo espletamento della procedura prevista dall’art. 492-bis c.p.c., il Tribunale ha rilevato che l’avv. G. aveva esperito il procedimento monitorio, ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’assistito e intimato atto di precetto, ma non aveva completato il pignoramento mobiliare, nè aveva allegato visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per il luogo di residenza dell’imputato ovvero del PRA, sicchè, in definitiva, non aveva dimostrato l’infruttuosità dell’esecuzione mobiliare nè l’impossidenza dell’imputato quanto a beni immobili ed a ragioni di credito verso terzi.
3. L’avv. G. ricorre per la cassazione dell’ordinanza sulla base di due motivi. L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto difese in questa sede. Il ricorso, notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stato rimesso alla pubblica udienza dalla Camera di consiglio del 12 giugno 2019. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 82, per contestare l’affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso da parte dell’Erario, il difensore nominato ai sensi dell’art. 97 c.p., comma 4, sarebbe tenuto ad attivare tutti gli strumenti di recupero coattivo, per dimostrare l’impossidenza della persona assistita legalmente.
2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla precedente pronuncia del medesimo giudicante, di segno opposto, in un giudizio di identico contenuto.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. La decisione impugnata propugna una interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di ufficio, non coerente con la ratio della norma.
La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.
In tale prospettiva anticipatoria, come già affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), l’onere di attivazione del professionista non può coincidere con la dimostrazione della impossidenza assoluta dell’assistito, essendo sufficiente che il difensore dia la prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero, come avvenuto nel caso di specie, a fronte dell’emissione del decreto ingiuntivo, dell’intimazione dell’atto di precetto e del verbale di pignoramento mobiliare negativo.
4. All’accoglimento del primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo motivo, segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020