Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8360 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. III, 24/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29475/2019 proposto da:

S.K., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Lufrano.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 10217/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, S.K., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico in data 27 agosto 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, in via gradata, dello protezione internazionale e della protezione umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto in questa sede ancora rilevà, osservava che: a) le dichiarazioni del richiedente (aver lasciato il Paese di origine “per superare momenti di difficoltà”, recandosi dapprima in India unitamente ad altri familiari) anche “laddove credibili, resta(vano) confinate nei limiti di una vicenda risalente e… che avrebbe dovuto essere risolta nell’ambito del sistema di protezione locale”; b) in base al report EASO del dicembre 2017 e CPIN del gennaio 2018, il Bangladesh risultava essere una democrazia multipartitica con una cultura politica caratterizzata da violenze e scontri, interessanti però il partito islamista e i vertici del (OMISSIS), mentre non vi era una “esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate sia da parte dello Stato, sia da parte di soggetti non statali”, là dove, peraltro, il richiedente aveva riferito episodi risalenti nel tempo e aveva fatto trascorrere circa 5 anni di permanenza nel territorio italiano prima di formulare domanda di protezione; c) non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisandosi, quanto al Paese di provenienza, una situazione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio e, quanto all’integrazione in Italia, non era sufficiente un percorso di socializzazione la cui dimostrazione si esauriva nella presentazione di attestazioni formali.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 e dell’art. 276 c.p.c., in quanto il giudice dinanzi al quale si è tenuta la comparizione delle parti e la discussione era un giudice onorario e non il collegio che ha poi deciso il ricorso.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non fornisce alcuna indicazione specifica degli atti processuali compiuti dal giudice onorario, nè dà contezza delle verbalizzazioni di siffatte attività, anche tramite idonea localizzazione processuale (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), veicolando una doglianza affatto generica rispetto alla concreta vicenda processuale.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver il Tribunale escluso l’esistenza nel Paese di provenienza di esso richiedente una situazione di violenza “indiscussa e incontrollata”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, ai fini dell’esame della domanda del S. di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha esaminato in base a COI attendibili e aggiornate (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 2/4 del decreto impugnato) la situazione della zona di provenienza del richiedente (Bangladesh), escludendo che ivi sussistesse una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata in danno della popolazione civile.

Le censure di parte ricorrente aggrediscono l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, peraltro evocando COI (“Ministero dell’interno” del maggio 2019) che riporta, senza ulteriori indicazioni, in uno breve stralcio del tutto decontestualizzato e dal quale neppure si evincono elementi di contrasto con l’accertamento del Tribunale, così da veicolare una censura volta ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita alla luce del vizio attualmente denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per aver il Tribunale ritenuto insussistenti le condizioni di vulnerabilità di esso richiedente in caso di rimpatrio forzoso.

3.1. – Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 13897/2019; Cass. n. 20335/2020).

Nella specie, il Tribunale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e pp. 6/7 del decreto impugnato) ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). Del resto, anche là dove il giudice di merito si sofferma sulla situazione oggettiva della zona di provenienza del richiedente (Bangladesh), gli argomenti giustificativi del suo ragionamento decisorio sono incentrati soltanto sulle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; sicchè, rispetto al profilo qui in discussione, la motivazione adottata dal Tribunale si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

4. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili i primi due motivi, mentre deve trovare accoglimento il terzo motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili i restanti motivi;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA