Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8360 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 12/04/2011), n.8360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS); D.G.P.

(OMISSIS); M.A. (OMISSIS);

O.D.C.V. (OMISSIS); S.D.

G. (OMISSIS); P.L. (OMISSIS);

PE.AN. (OMISSIS); rappresentati e difesi

dall’Avvocato PERNA Domenico, per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Bellini n. 4;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE IMMACOLATA s.r.l. ((OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Ciancio Mario, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.

17, presso lo studio dell’Avvocato Ferdinando Baracco;

– controricorrente –

nonche’ sul ricorso R.G. n. 35085 del 2006 proposto da:

IMMOBILIARE IMMACOLATA s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Mario Ciancio,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17, presso lo

studio dell’Avvocato Ferdinando Baracco;

– ricorrente incidentale –

contro

B.S. (OMISSIS); D.G.P.

(OMISSIS); M.A. (OMISSIS);

O.D.C.V. (OMISSIS); S.D.

G. (OMISSIS); P.L. (OMISSIS);

PE.AN. (OMISSIS); rappresentati e difesi

dall’Avvocato PERNA Domenico, per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Bellini n. 4;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2712/05,

depositata in data 23 settembre 2005;

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente incidentale, l’Avvocato Mario Ciancio;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio di via (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la Immobiliare Immacolata s.p.a. chiedendo che venisse accertato e dichiarato che i lavori che detta societa’ stava eseguendo, destinati alla creazione di 27 appartamenti sui tre piani dell’edificio condominiale di sua proprieta’, e nel corso dei quali aveva realizzato due aperture nelle pareti esterne condominiali e nelle pareti delle scale, costituivano violazione del regolamento condominiale e che venisse fatto divieto alla societa’ stessa di utilizzare l’androne e le scale, con condanna alla rimessione in pristino.

Nella resistenza della convenuta, che proponeva domanda riconvenzionale volta all’accertamento del proprio diritto ala utilizzazione delle scale e dell’androne e alla dichiarazione della legittimita’ degli interventi da essa realizzati, l’adito Tribunale di Napoli accoglieva la domanda ritenendo che la convenuta avesse violato l’art. 33 del Regolamento condominiale, atteso che, in applicazione di tale disposizione, il Condominio aveva eseguito un accertamento tecnico sulla base del quale aveva poi negato l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori richiesta dalla convenuta. Il Tribunale riteneva che non potesse essere sindacato il merito della delibera assembleare, una volta accertato che la stessa era stata adottata conformemente alle previsioni regolamentari.

Avverso questa sentenza ha proposto appello principale la Immobiliare Immacolata s.p.a., cui ha resistito il Condominio che a sua volta ha proposto appello incidentale.

L’adita Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 23 settembre 2005, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande del Condominio volte ad ottenere la dichiarazione che i lavori eseguiti dalla Immobiliare costituivano violazione del Regolamento condominiale e a conseguire la condanna della medesima societa’ ad eseguire la rimessione in pristino delle parti comuni; ha accolto la domanda riconvenzionale della societa’ volta ad ottenere la dichiarazione di legittimita’ delle opere realizzate e di nullita’ delle deliberazioni assembleari volte a impedire l’esecuzione dei lavori e la nullita’ della delibera assembleare del 23 novembre 2000, nonche’ l’accertamento che l’art. 33 del regolamento conferiva agli organi di gestione del condominio il potere di impedire l’esecuzione dei lavori solo nella ipotesi in cui arrechino danno estetico o statico o impediscano il pari uso delle parti comuni; ha conseguentemente rigettato l’appello incidentale e i restanti motivi del gravame principale.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso 7 condomini sulla base di quattro motivi, cui ha resistito la Immobiliare Immacolata s.p.a., la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi; i ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.

La trattazione della causa e’ stata fissata in camera di consiglio essendosi rilevato che il ricorso non era stato ritualmente notificato al Condominio.

Con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza camerale del 22 giugno 2009, e’ stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Condominio presso il difensore costituito nel giudizio di appello, atteso che il ricorso risultava notificato al condominio personalmente e al condominio presso il difensore, ma con notifica nulla perche’ eseguita a mani del portiere senza menzione delle precedenti ricerche e senza successivo avviso.

In prossimita’ dell’udienza, i ricorrenti principali hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Preliminare alla stessa illustrazione dei motivi del ricorso proposto dai ricorrenti principali e’ il rilievo che l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso non risulta essere stato adempiuto dai medesimi ricorrenti.

Questi, invero, hanno prodotto l’atto del quale e’ stata richiesta la notificazione, eseguita a mezzo posta, ma hanno omesso di depositare l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita al Condominio di via (OMISSIS), nel domicilio eletto nel giudizio di appello.

Trova quindi applicazione il principio secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass., S.U., n. 627 del 2008).

Pertanto, non potendosi ritenere perfezionata la rinnovazione della notificazione del ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua del principio per cui “nel giudizio di legittimita’, l’art. 371-bis cod. proc. civ., la’ dove impone, a pena di improcedibilita’, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ma anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), mediante una notifica del ricorso affetta da nullita’» (Cass. n. 6220 del 2005), con la precisazione che, nella specie, non essendo stata eseguita la rinnovazione della notificazione, la sanzione e’ quella della inammissibilita’ e non anche quella della improcedibilita’ (v., da ultimo, Cass. n. 10863 del 2010). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale, trattandosi di ricorso tardivo, proposto con atto notificato il 15 dicembre 2006, e quindi oltre il termine di un anno dalla data di deposito della sentenza impugnata (23 settembre 2006), senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (Cass. n. 8105 del 2006; Cass. n. 1528 del 2010).

I ricorrenti principali, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 12/04/2011), n.8360

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS); D.G.P.

(OMISSIS); M.A. (OMISSIS);

O.D.C.V. (OMISSIS); S.D.

G. (OMISSIS); P.L. (OMISSIS);

PE.AN. (OMISSIS); rappresentati e difesi

dall’Avvocato PERNA Domenico, per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Bellini n. 4;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE IMMACOLATA s.r.l. ((OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato

Ciancio Mario, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n.

17, presso lo studio dell’Avvocato Ferdinando Baracco;

– controricorrente –

nonche’ sul ricorso R.G. n. 35085 del 2006 proposto da:

IMMOBILIARE IMMACOLATA s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Mario Ciancio,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n. 17, presso lo

studio dell’Avvocato Ferdinando Baracco;

– ricorrente incidentale –

contro

B.S. (OMISSIS); D.G.P.

(OMISSIS); M.A. (OMISSIS);

O.D.C.V. (OMISSIS); S.D.

G. (OMISSIS); P.L. (OMISSIS);

PE.AN. (OMISSIS); rappresentati e difesi

dall’Avvocato PERNA Domenico, per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Bellini n. 4;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2712/05,

depositata in data 23 settembre 2005;

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente incidentale, l’Avvocato Mario Ciancio;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio di via (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la Immobiliare Immacolata s.p.a. chiedendo che venisse accertato e dichiarato che i lavori che detta societa’ stava eseguendo, destinati alla creazione di 27 appartamenti sui tre piani dell’edificio condominiale di sua proprieta’, e nel corso dei quali aveva realizzato due aperture nelle pareti esterne condominiali e nelle pareti delle scale, costituivano violazione del regolamento condominiale e che venisse fatto divieto alla societa’ stessa di utilizzare l’androne e le scale, con condanna alla rimessione in pristino.

Nella resistenza della convenuta, che proponeva domanda riconvenzionale volta all’accertamento del proprio diritto ala utilizzazione delle scale e dell’androne e alla dichiarazione della legittimita’ degli interventi da essa realizzati, l’adito Tribunale di Napoli accoglieva la domanda ritenendo che la convenuta avesse violato l’art. 33 del Regolamento condominiale, atteso che, in applicazione di tale disposizione, il Condominio aveva eseguito un accertamento tecnico sulla base del quale aveva poi negato l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori richiesta dalla convenuta. Il Tribunale riteneva che non potesse essere sindacato il merito della delibera assembleare, una volta accertato che la stessa era stata adottata conformemente alle previsioni regolamentari.

Avverso questa sentenza ha proposto appello principale la Immobiliare Immacolata s.p.a., cui ha resistito il Condominio che a sua volta ha proposto appello incidentale.

L’adita Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 23 settembre 2005, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande del Condominio volte ad ottenere la dichiarazione che i lavori eseguiti dalla Immobiliare costituivano violazione del Regolamento condominiale e a conseguire la condanna della medesima societa’ ad eseguire la rimessione in pristino delle parti comuni; ha accolto la domanda riconvenzionale della societa’ volta ad ottenere la dichiarazione di legittimita’ delle opere realizzate e di nullita’ delle deliberazioni assembleari volte a impedire l’esecuzione dei lavori e la nullita’ della delibera assembleare del 23 novembre 2000, nonche’ l’accertamento che l’art. 33 del regolamento conferiva agli organi di gestione del condominio il potere di impedire l’esecuzione dei lavori solo nella ipotesi in cui arrechino danno estetico o statico o impediscano il pari uso delle parti comuni; ha conseguentemente rigettato l’appello incidentale e i restanti motivi del gravame principale.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso 7 condomini sulla base di quattro motivi, cui ha resistito la Immobiliare Immacolata s.p.a., la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi; i ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.

La trattazione della causa e’ stata fissata in camera di consiglio essendosi rilevato che il ricorso non era stato ritualmente notificato al Condominio.

Con ordinanza emessa all’esito dell’adunanza camerale del 22 giugno 2009, e’ stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Condominio presso il difensore costituito nel giudizio di appello, atteso che il ricorso risultava notificato al condominio personalmente e al condominio presso il difensore, ma con notifica nulla perche’ eseguita a mani del portiere senza menzione delle precedenti ricerche e senza successivo avviso.

In prossimita’ dell’udienza, i ricorrenti principali hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 cod. proc. civ.).

Preliminare alla stessa illustrazione dei motivi del ricorso proposto dai ricorrenti principali e’ il rilievo che l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso non risulta essere stato adempiuto dai medesimi ricorrenti.

Questi, invero, hanno prodotto l’atto del quale e’ stata richiesta la notificazione, eseguita a mezzo posta, ma hanno omesso di depositare l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita al Condominio di via (OMISSIS), nel domicilio eletto nel giudizio di appello.

Trova quindi applicazione il principio secondo cui “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 cod. proc. civ., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass., S.U., n. 627 del 2008).

Pertanto, non potendosi ritenere perfezionata la rinnovazione della notificazione del ricorso, questo deve essere dichiarato inammissibile, alla stregua del principio per cui “nel giudizio di legittimita’, l’art. 371-bis cod. proc. civ., la’ dove impone, a pena di improcedibilita’, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ma anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ex art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), mediante una notifica del ricorso affetta da nullita’» (Cass. n. 6220 del 2005), con la precisazione che, nella specie, non essendo stata eseguita la rinnovazione della notificazione, la sanzione e’ quella della inammissibilita’ e non anche quella della improcedibilita’ (v., da ultimo, Cass. n. 10863 del 2010). Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale, trattandosi di ricorso tardivo, proposto con atto notificato il 15 dicembre 2006, e quindi oltre il termine di un anno dalla data di deposito della sentenza impugnata (23 settembre 2006), senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale) (Cass. n. 8105 del 2006; Cass. n. 1528 del 2010).

I ricorrenti principali, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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