Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 836 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 04/11/2009, dep. 19/01/2010), n.836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

O.F., elett.te dom.to in Roma, alla Via Alberico II

n. 10, presso lo studio dell’avv. SCORSONE Francesco A. e Caterina

Zuardi Scorsone, dai quali è rapp.to e difeso giusta procura in

atti;

– Controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 41/2007/21 depositata il 17/4/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da O.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 169/49/05 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) SSN e Irpef 1996.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale l’ O..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il Presidente ha fissato l’udienza del 4/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il contribuente ha depositato memoria;

il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi.

Nel merito, con primo motivo/la ricorrente assume la omessa motivazione circa un punto controverso. La CTR, pur indicando correttamente i termini di deposito della sentenza di I grado e di notifica dell’impugnazione, avrebbe dichiarato la tardi vita dell’impugnazione senza alcuna motivazione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe erroneamente affermato la intempestività dell’appello.

Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. L. n. 742 del 1969, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente escluso la ulteriore sospensione del termine annuale di impugnazione, non interamente decorso al sopraggiungere del periodo feriale.

Fondati sono il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 3^, Sentenza n. 24816 del 24/11/2005), secondo cui, in tema di impugnazioni, il periodo feriale è da ritenersi “neutro”, e deve poter essere rispettato interamente; si verifica quindi il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale. L’avvenuto deposito della sentenza di 1^ grado in data 22/7/2005 comporta la tempestività dell’atto di appello notificato il 3/10/2006.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dall’ O. con la propria memoria.

Quanto sopra ha effetto assorbente sull’ulteriore motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale proposto dall’ O. in ordine al regime delle spese.

Va conseguentemente cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo, ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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