Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8359 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29807/2014 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERESIO 24,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

NAVA SMALL COMPANY SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3753/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

L’avv. D.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Nava s.r.l. con atto notificato in data 28 settembre 2007 chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 6.368,17 a titolo di prestazioni professionali. Dopo l’iniziale costituzione per la parte convenuta di Nava Small Company s.r.l. e la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’attore con estinzione del giudizio nei confronti della parte costituitasi, a seguito di autorizzazione giudiziale l’attore notificava nuovo atto di citazione in data 21 febbraio 2011 per il quale si costituiva nuovamente Nava Small Company s.r.l.. Il Tribunale adito, motivando nel senso dell’intervenuta dichiarazione di estinzione, dichiarò improcedibile la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il D.. Con sentenza di data 22 ottobre 2014 la Corte d’appello di Milano, dichiarata procedibile la domanda, la rigettò. Osservò la corte territoriale, premesso che con la comparsa di costituzione successiva alla notifica del 2011 era stata eccepita la prescrizione, che, mentre nel periodo intercorso fra il gennaio 1989 ed il dicembre 1996 era stato interrotto il termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 2956 c.c., n. 2, successivamente era maturata la prescrizione.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi D.G.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2959 c.c.. Osserva il ricorrente che nella comparsa costitutiva la convenuta aveva concluso nel senso della carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva del rapporto e che la prescrizione presuntiva era incompatibile con l’ammissione in giudizio da parte del debitore che l’obbligazione non era stata da lui estinta, potendosi desumere tale ammissione anche dall’affermazione che altri era il soggetto tenuto all’adempimento. Il motivo è inammissibile. L’eccezione di prescrizione presuntiva è effettivamente incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore che importi, sia pure implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione da lui assunta non sia stata estinta (art. 2959 c.c.). Tale ammissione può essere desunta anche dalla deduzione in giudizio che altri sia il soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligazione. L’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni rese dalla parte o del suo comportamento processuale, al fine di stabilire se importino o meno l’ammissione della non avvenuta estinzione del debito, danno però luogo ad un apprezzamento di fatto che è incensurabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale (Cass. 13 marzo 1987, n. 2648). La denuncia di violazione di legge presuppone un accertamento in fatto delle ammissioni di colui che oppone la prescrizione che non si rinviene nella decisione impugnata. Non può pertanto la ricorrente denunziare la violazione dell’art. 2959, in mancanza di denuncia del vizio motivazionale relativamente al presupposto di fatto della fattispecie legale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 189 c.p.c.. Osserva il ricorrente che erroneamente è stato dato rilievo all’eccezione di prescrizione non richiamata nelle formali conclusioni delle diverse comparse costitutive e che l’eccezione di prescrizione non è stata neppure richiamata nella comparsa costitutiva nel giudizio di appello, limitata alla sola declaratoria di inammissibilità dell’appello per intervenuta decadenza, con conseguente decadenza anche dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva del rapporto.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che le eccezioni non riproposte nelle conclusioni si intendono rinunciate e che le conclusioni richiamate nelle comparse di costituzione sono prive di riferimenti alle prescrizione.

Il secondo motivo consta di due sub-motivi ed il primo sub-motivo può essere trattato unitamente al terzo motivo. Si denuncia il mancato richiamo dell’eccezione nelle conclusioni della comparsa di costituzione. Si tratta di censura infondata. La formulazione delle conclusioni richiesta dall’art. 167 c.p.c., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sè causa di nullità dell’atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo (Cass. 12 giugno 2008, n. 15707, la quale ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, benchè la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell’atto, ma solo nella narrativa).

Con il secondo sub-motivo del secondo motivo si denuncia la decadenza per il mancato richiamo dell’eccezione nella costituzione in appello. Si tratta di censura inammissibile. Benchè il ricorrente denunci la violazione dell’art. 189 c.p.c., il contenuto della censura è nel senso della decadenza dall’eccezione non riproposta in appello. Non risulta però assolto l’onere di autosufficienza. Il ricorrente si è limitato a dedurre che l’eccezione di prescrizione non è stata richiamata nella comparsa in sede di appello, ma non ha indicato in modo specifico quale sia stato il contenuto della comparsa medesima, salvo il generico riferimento alla “inammissibilità dell’appello per intervenuta decadenza”. In mancanza di tale specificazione non è consentito l’accesso agli atti per l’accertamento del fatto processuale.

Nulla per le spese in mancanza della partecipazione al giudizio della controparte.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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