Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8359 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. III, 24/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28926/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10344/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 03/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, S.S., cittadino del (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico in data 3 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè della protezione umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) le dichiarazioni del richiedente anche “laddove credibili, resta(vano) confinate nei limiti di una vicenda privata e di miglioramento socio-economico”, evidenziando “la carenza di proprietà in patria e l’impossibilità di continuare a vivere all’interno dell’abitazione della zia materna… per effetto di un trasferimento immobiliare che aveva disposto il padre in favore di altri parenti”; b) in base al report EASO del dicembre 2017 e CPIN del gennaio 2018, il Bangladesh risultava essere una democrazia multipartitica con una cultura politica caratterizzata da violenze e scontri, interessanti però il partito islamista e i vertici del (OMISSIS), mentre non vi era una “esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate sia da parte dello Stato, sia da parte di soggetti non statali”; c) non sussistevano, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; d) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisandosi, quanto al Paese di provenienza, una situazione di elevata vulnerabilità in caso di rimpatrio e, quanto all’integrazione in Italia, “nulla (era) stato allegato”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 “in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali”, non avendo il Tribunale, per non ritenendo credibile la “storia di persecuzione personale” di esso richiedente, approfondito la situazione oggettiva del Bangladesh di violenza generalizzata e comunque di violazione dei diritti umani.

2. – Con il secondo mezzo è dedotto “omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Bangladesh”.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione e falsa applicazione della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 “in relazione all’onere probatorio”.

4. – I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati sono inammissibili.

Il ricorrente deduce, in fatto, unicamente di essere fuggito “dal suo paese di origine perchè in pericolo per via delle persecuzioni per aver contratto debiti che non è in grado di saldare”, ma ciò senza fornire alcuna localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di siffatte allegazioni siccome introdotte nel giudizio di merito; onere il cui mancato assolvimento si rende particolarmente rilevante nella specie, in quanto si tratta di allegazioni del tutto contrastanti con l’accertamento del Tribunale quanto al vissuto personale del S. (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e p. 2 del decreto).

Ciò posto, parte delle censure non colgono neppure la ratio decidendi del decreto impugnato, giacchè il Tribunale non ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del richiedente, ma, diversamente, non integranti (nei termini di cui al compiuto accertamento di fatto) i presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocata (status di rifugiato e protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)).

Quanto, poi, alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale, seppur con motivazione sintetica, ha dato atto – in base a COI del 2017 e 2018 – del quadro socio-politico in Bangladesh e dell’assenza in atto di conflitto armato interno o di una situazione di violenza generalizzata.

Il ricorrente ha soltanto genericamente contestato la motivazione anzidetta, allegando stralci decontestualizzati di varie COI, dai quali, peraltro, non si evincono elementi che contraddicano specificamente l’accertamento del giudice di merito in relazione ai presupposti specifici del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Infine, in riferimento alla domanda di protezione umanitaria, non si rinvengono in ricorso allegazioni specifiche, siccome già veicolate nel giudizio di merito, circa la situazione di vulnerabilità del richiedente a fronte dell’accertamento del Tribunale, ai fini della necessaria valutazione comparativa (Cass., S.U., n. 29459/2019), circa la non ravvisabilità di detta vulnerabilità e della mancanza di allegazioni in ordine all’integrazione in Italia.

5. – Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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