Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8358 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 02/03/2017, dep.31/03/2017),  n. 8358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18309/2014 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4,

presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SMIROLDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato NICOLA RASCIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.E., M.R., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA PAOLO EMILIO N. 32, presso lo studio dell’avvocato DANIELA

FRATACCIA, rappresentate e difese dall’avvocato ANTONIO CIRILLO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

N.D.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 2158/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso chiedendo, visto l’art. 380

c.p.c., alla Corte di Cassazione, in Camera di consiglio,

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

P.S. propose innanzi al Tribunale di Napoli opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di F.D., deducendo che l’assegno posto a base dell’ingiunzione, denunciato smarrito, era stato abusivamente riempito dal F.. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione. Osservò il Tribunale che, in mancanza di querela di falso, la sola denuncia di smarrimento del titolo non era prova sufficiente del riempimento abusivo, restando così l’assegno promessa di pagamento rispetto alla quale il debitore non aveva fornito la prova contraria dell’esistenza del rapporto sottostante, e che, nonostante il carattere assorbente del rilievo, per mera completezza andava aggiunto che la vendita di posti di lavoro non costituiva prestazione contraria al buon costume irripetibile ai sensi dell’art. 2035 c.c.. Avverso detta sentenza propose appello la P.. Con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., di data 14 maggio 2014 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile l’appello.

Osservò la corte territoriale che il primo motivo di appello, con cui si affermava che era stata implicitamente proposta querela di falso con la denuncia di abusivo riempimento e si ribadiva in modo formale la volontà di riproporre la querela in grado di appello, era inammissibile perchè la querela era stata proposta dal procuratore senza la relativa procura speciale. Aggiunse la Corte, con riferimento al secondo motivo di appello, che, premesso che il rapporto causale sottostante l’emissione dell’assegno di Euro 44.000,00 era dato dalla costituzione di una garanzia sulla somma versata dal F. a P.S. e N.D. a fronte della premessa da queste prestata di assunzione della figlia alle dipendenze di una società per l’ipotesi di mancata assunzione (come nella specie accaduto), come affermato dal giudice di primo grado il buon costume non era nozione sovrapponibile a quella di ordine pubblico.

P.S. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti sia dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello che della sentenza di primo grado sulla base di tre motivi e resistono con controricorso M.R. e F.E. in qualità di eredi di F.D.. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia, relativamente all’ordinanza, violazione degli artt. 70, 221, 348 bis e 348 ter c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e degli artt. 24 e 111 Cost.. Osserva la ricorrente che l’ordinanza non poteva essere emessa trattandosi di causa in cui era necessario l’intervento del pubblico ministero per la proposizione della querela di falso con il primo motivo di appello.

Con il secondo motivo si denuncia, relativamente all’ordinanza, violazione degli artt. 83, 182, 221 e 359 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e degli artt. 24 e 111 Cost.. Osserva la ricorrente che a margine dell’atto di appello era presente la procura speciale e che la querela di falso, avente ad oggetto l’abusivo riempimento dell’assegno sottoscritto in bianco in mancanza di rapporto causale, aveva costituito il primo e principale motivo di appello, mentre il secondo motivo, relativo all’applicabilità dell’art. 2035 c.c., era stato formulato in via subordinata. Aggiunge che il giudice di appello avrebbe dovuto comunque assegnare un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione della procura.

Con il terzo motivo si denuncia, relativamente alla sentenza di primo grado, violazione dell’art. 348 ter c.p.c. e artt. 2033 e 2035 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, premesso che il Tribunale ha erroneamente ritenuto assorbita ogni altra questione per la mancata proposizione della querela di falso in quanto proprio il riempimento dell’assegno secondo i patti avrebbe comportato il rigetto dell’azione di ripetizione ai sensi dell’art. 2035 c.c., il contratto avente ad oggetto la promessa di intervento dietro corrispettivo per l’assunzione in un posto di lavoro implica una prestazione contraria al buon costume e perciò irripetibile, che è profilo anche rilevabile d’ufficio.

Mediante le memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., le parti del giudizio hanno concordemente dichiarato che è intervenuto accordo transattivo e hanno chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere. Va quindi rilevata la cessazione della materia del contendere e dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse. La concorde deduzione del venir meno delle ragioni di contrasto costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuale. Infine, conseguendo l’inammissibilità del ricorso alla cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto accade nel caso di estinzione per rinuncia al ricorso va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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