Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8358 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 29/04/2020), n.8358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21424/2015 R.G. proposto da:

TRENTINALATTE S.P.A., in persona del rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Panariti, con domicilio ex

lege eletto in Roma, Via Celimontana n. 38;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE M. & ASSOCIATI, in persona degli avv.

G.S., B.E. e M.F., rappresentato e

difeso dall’avv. Fabrizio Marchionni e dall’avv. Emanuela Paoletti,

con domicilio eletto in Roma, Via Maresciallo Pilsudski n. 118;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 75/2015,

depositata in data 3.3.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11.10.2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Lo Studio Legale M. e associati ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento per l’importo di Euro 39.936,69 a titolo di spettanze professionali per attività giudiziali e stragiudiziali svolte in favore della Trentinalatte s.p.a..

L’ingiunta ha proposto opposizione, sostenendo di aver conferito l’incarico all’avv. M. e non allo Studio associato, non essendo quest’ultimo legittimato a richiedere il pagamento.

All’esito il tribunale ha revocato l’ingiunzione, ritenendo che l’incarico non potesse esser conferito allo studio professionale, stante la natura personale dell’attività difensiva, e che non vi fosse prova che l’associazione fosse legittimata ad assumere incarichi.

La decisione è stata integralmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Trento ha sostenuto che “non può esser messo in dubbio che il mandato professionale debba esser conferito, per necessità pratiche oltre che per prescrizione di legge, al singolo avvocato che faccia parte dell’associazione, il quale dovrà occuparsi personalmente della pratica, ma che non vi siano divieti perchè l’associazione professionale di avvocati possa stipulare contratti ed esser titolare di rapporti e non solo in ambito stragiudiziale”.

Quindi “nulla impedisce al cliente di essere assistito da un’associazione professionale, fermo restando che i singoli professionisti abilitati debbano gestire la pratica. Il principio richiamato in sentenza potrebbe al più continuare ad aver valore per il caso in cui il cliente abbia intrattenuto il rapporto direttamente e solo con il singolo professionista, da lui autonomamente scelto”. Ha inoltre evidenziato che, come risultante dagli atti, la Trentinalatte era solita da anni contattare lo studio legale M. per pratiche giudiziali e di consulenza, senza individuare uno specifico professionista, poi designato di volta in volta dall’associazione, ed è giunta alla conclusione che lo studio professionale e non il singolo associato fosse stato officiato della pratica, potendo pretendere il pagamento del compenso.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Trentinalatte s.p.a., sulla base di tre motivi di ricorso.

Lo studio legale M. & Associati ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 36,2232,2549,2722 c.c. e della L. n. 1815 del 1939, sostenendo che, pur essendo ammissibile il perfezionamento di accordi tra professionisti che facciano salvo il carattere personale della prestazione professionale, nel caso in esame non vi era prova che l’incarico fosse stato conferito all’associazione e che quest’ultima avesse il potere di stipulare contratti ed acquisire la titolarità dei rapporti con i clienti, non essendo tale prova emersa dall’esame dell’atto costitutivo e non essendo ammissibili le prove testimoniali, assunte in violazione dei limiti di cui all’art. 2722 c.c..

Il secondo motivo denuncia l’omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale sostenuto che la ricorrente non aveva sollevato contestazioni in merito al contenuto degli accordi interni all’associazione, quanto allo svolgimento dell’attività professionale e al conferimento di poteri rappresentativi dei singoli associati, mentre tale profilo era stato esaminato già in primo grado, era stato posto a fondamento della decisione del tribunale ed aveva costituito oggetto delle difese formulate nella comparsa di costituzione in appello. In ogni caso, a differenza dei rapporti di consulenza intrattenuti in passato, il mandato per la difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, per le quali era stato chiesto il compenso in sede monitoria, era stato conferito all’avv. M. in proprio.

Il terzo motivo denuncia l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa e la violazione del D.M. 8 aprile 2004, per aver la sentenza ritenuto che le singole voci richieste in giudizio non fossero state contestate, mentre la ricorrente aveva dedotto che: a) i compensi erano stati calcolati in base ai valori massimi della tariffa professionale anche per prestazioni non eseguite; b) l’attività aveva riguardato tre diversi accertamenti tributari che vertevano su questioni analoghe, tanto da esser stati predisposti atti di identico contenuto; c) che la ricorrente non aveva ottenuto alcun vantaggio o risultato utile dall’esito dei contenziosi; d) non potevano inoltre essere attribuiti allo studio professionale i compensi spettanti al co-difensore.

2. I primi due motivi sono fondati nei termini che seguono.

La ricorrente, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, aveva asserito di aver conferito il mandato professionale direttamente all’avv. M., indicandolo quale unico legittimato ad agire per il pagamento.

La pronuncia di primo grado, accogliendo l’opposizione, aveva sostenuto che “il divieto per uno studio associato di sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, quando si versi in un caso di prestazioni per il cui espletamento la legge richiede particolari titoli di abilitazione, dei quali solo il singolo può essere in possesso, debba estendersi anche alla titolarità del contratto professionale, poichè se così non fosse, la natura necessariamente personale del rapporto sarebbe vanificata e l’attività costituente l’oggetto della prestazione sarebbe esercitata direttamente dallo studio. Non è quindi sufficiente per far salvo il principio del necessario esercizio dell’attività di difesa tecnica da parte di un professionista iscritto all’albo che la procura alle liti sia conferita ad un associato in possesso dei requisiti, poichè non costui, ma lo studio professionale sarebbe tenuto alla prestazione nei confronti della clientela”.

Aveva inoltre aggiunto che dall’esame dell’estratto dello statuto non risultava che all’associazione di professionisti fosse stata conferita “la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti del tipo di quelli per cui è causa (diversamente dai rapporti di consulenza, per cui anche sotto tale profilo la legittimazione appare sfornita di prova)”.

Il giudice di appello, pur correttamente rilevando che, a differenza del precedente regime della L. n. 1815 del 1939, ormai abrogato, nulla impedisce di conferire l’incarico professionale all’associazione professionale, ha però ritenuto di poter prescindere dall’esame dello statuto, sostenendo che il contenuto degli accordi interni tra associati non era stato oggetto di contestazione e che comunque il mandato era stato conferito direttamente all’associazione e non al singolo difensore.

La carenza di titolarità del credito in capo all’associazione professionale era stata – tuttavia – già rilevata d’ufficio dal tribunale in base agli atti acquisiti al processo ed inoltre era stato lo Studio associato a produrre in giudizio lo statuto, al fine di dimostrare di aver titolo a ricevere l’incarico di difesa.

La questione era stata riproposta in appello dalla ricorrente, con esplicito richiamo ed in adesione a quanto statuito dal primo giudice. In presenza delle descritte contestazioni, tempestivamente sollevate, non era – dunque – lecito prescindere dal contenuto degli accordi statutari, posto che la tiltolarità del credito in capo all’associazione non dipendeva solo dall’aver ricevuto l’incarico professionale, ma anche dalla capacità dell’associazione, intesa come autonomo centro di imputazione di rapporti (distinto dai singoli associati), di concludere contratti che non fossero di mera consulenza e che riguardassero la difesa in giudizio dei clienti, data la natura personale dell’attività oggetto del mandato professionale. Erano – invece – ininfluenti le modalità di pagamento osservate in passato dalla Trentinalatte e lo svolgimento dei rapporti pregressi, per lo più attinenti alla sola attività di consulenza.

L’associazione professionale costituisce difatti un fenomeno regolato dall’art. 36 c.c.. La norma stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.

Solo ove il giudice del merito accerti tale circostanza tramite l’esame dello statuto dell’associazione, può riconoscersi in capo a quest’ultima la titolarità dei crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente, dato che il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. 15417/2016; Cass. 4268/2016; Cass. 3926/2016; Cass. 3128/2016; Cass. 15694/2011).

La sentenza, avendo considerato superfluo l’esame dell’atto costitutivo dell’associazione, è quindi incorsa nella violazione denunciata.

Sono pertanto accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza è cassata con riferimento ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Trento, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Trento, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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