Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8358 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8358
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CORBO ALDO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,
GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1118/2 006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 16/03/2006 R.G.N. 2474/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
03/03/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. Con sentenza dell’8 aprile 2002 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, riconosceva in favore di P. B. il diritto all’assegno di invalidita’ con decorrenza dall’agosto 2001. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il gravame proposto dal P., inteso ad ottenere una decorrenza anteriore, rilevando che per il periodo in contestazione difettava la prova del requisito socio – economico prescritto per il riconoscimento dell’assegno. Di questa sentenza il P. domanda la cassazione con due motivi; l’INPS resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. e dei principi generali di diritto in tema di giudicato interno e difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 4 “, mentre il secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 318, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5.
2. Tali motivi sono inammissibili per mancanza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie “ratione temporis”) e per mancata specificazione del vizio di motivazione indicato nell’intitolazione.
3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, in virtu’ dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003).
P.Q.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010