Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8357 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. II, 29/04/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 29/04/2020), n.8357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23686/2017 R.G. proposto da:

P.U., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Aldo

Corvelli, con domicilio in Lucera, Viale Moro n. 48;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FOGGIA, in persona del Prefetto p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 629/2017, depositata

in data 14.3.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11.10.2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 15.6.2012 P.U. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Foggia avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli in data 30.5.2012, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento nel termine di 90 gg. dalla contestazione e di non dover rispondere dell’infrazione, non essendone l’autore materiale; di aver ricevuto la notifica del verbale quale amministratore della società proprietaria del veicolo (Gemix s.r.l.) e di aver proposto, e a nome e nell’interesse di quest’ultima, il ricorso amministrativo al Prefetto per ottenere l’annullamento del verbale; che, respinto il ricorso, la successiva ordinanza ingiunzione era stata emessa direttamente a carico del ricorrente, in proprio.

La sentenza di primo grado, che aveva respinto l’opposizione, è stata confermata in appello.

A parere del tribunale il ricorrente non aveva mai contestato di essere responsabile della violazione e” comunque, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, tenuta a rispondere del fatto era la persona fisica e non la società, obbligata a titolo solidale per la condotta dell’amministratore o dei dipendenti.

Ha dato atto che la notifica del verbale era stata tentata il 13.9.2011 presso la sede legale della Gemix, risultata sconosciuta all’indirizzo, ed era stata rinnovata dopo aver acquisito informazioni presso l’Agenzia delle entrate; che solo data 2.12.2011 era stato comunicato l’esatto indirizzo del ricorrente (diverso da quello risultante dal registro delle imprese), per cui la notifica si era perfezionata in data 21.12.2011, entro un termine ragionevole decorrente dal momento in cui l’amministrazione era stata posta in condizione di identificare il trasgressore.

La cassazione della sentenza è chiesta da P.U. con ricorso in 6 motivi.

La Prefettura di Foggia è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 201 e 196, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, non essendo stato identificato il trasgressore, la società proprietaria del veicolo doveva considerarsi l’unica obbligata al pagamento della sanzione in via solidale a titolo di garanzia, venendo altrimenti annullata l’alterità soggettiva che intercorre tra la società e la persona fisica del legale rappresentante, giungendo a configurare inammissibilmente una responsabilità di terzo grado a carico dei titolari della carica di amministratore.

Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la notifica del verbale doveva essere indirizzata al responsabile, se noto, e all’obbligata solidale (Gemix s.r.l.), o, in caso di mancata identificazione dell’autore della violazione, solo a quest’ultima, dovendo in ogni caso escludersi che l’amministratore fosse personalmente tenuto al pagamento.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 203, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che, non essendo stato identificato il responsabile diretto, il ricorso al Prefetto era stato proposto dalla Gemix s.r.l., per cui anche la successiva ordinanza ingiunzione doveva essere emessa esclusivamente a carico di quest’ultima, non potendo essere sanzionato anche il ricorrente.

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che l’ordinanza ingiunzione andava comunque emessa e comunicata nei termini di legge nei confronti sia del ricorrente, ove ritenuto responsabile in proprio, che della società proprietaria del veicolo. In mancanza, la sanzione era divenuta inefficace.

Il quinto motivo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la responsabilità solidale della società proprietaria del veicolo poteva estendersi all’amministratore solo se quest’ultimo fosse stato ritenuto l’autore della violazione, non anche nel caso in esame, in cui l’effettivo responsabile non era stato identificato.

Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il tribunale trascurato che dalla visura camerale in atti non risultava alcun mutamento di sede della Gemix s.r.l., e per aver omesso di pronunciare sulla tempestività della notifica nei confronti del P.. Difatti, una volta contestata l’infrazione anche al ricorrente, l’amministrazione era tenuta alla tempestiva notifica del verbale mentre il ricorrente aveva ricevuto esclusivamente l’ordinanza ingiunzione.

2. I primi cinque motivi, che vertono su questioni strettamente.

connesse e che perciò richiedono un esame congiunto, sono fondati. E’ necessario evidenziare che l’amministrazione non ha proceduto alla contestazione immediata della violazione al conducente del veicolo, nè risulta dagli atti che questi sia stato successivamente identificato.

La Gemix s.r.l. è stata sanzionata quale proprietaria del veicolo, tenuta a tale titolo, in via solidale, al pagamento della sanzione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6.

Inoltre, come ha precisato la sentenza impugnata e come risulta dall’ordinanza ingiunzione, la notifica della contestazione è stata tentata anzitutto presso la sede della società e, all’esito di un primo infruttuoso tentativo e dell’acquisizione delle informazioni presso l’Agenzia delle entrate, è stata rinnovata presso la residenza dell’amministratore.

Sempre dall’esame degli atti si rileva che il P. ha proposto ricorso amministrativo non in proprio ma a nome e nell’interesse della Gemix s.r.l..

L’ordinanza ingiunzione è stata – tuttavia – emessa a carico del P. senza alcuna specificazione della qualità rivestita e senza che nel verbale e nella successiva ordinanza prefettizia questi fosse indicato come responsabile diretto dell’infrazione.

Nel ricorso in opposizione e, ancor più specificamente nel giudizio di appello, il ricorrente aveva eccepito di non aver ricevuto la notifica del verbale nel termine di legge, sostenendo, inoltre, che della sanzione dovesse rispondere solo la Gemix s.r.l..

Il tribunale ha obiettato, in proposito, che la responsabilità per la sanzione ha carattere personale e può essere affermata solo a carico di una persona fisica, mentre la società proprietaria risponde a titolo di garanzia solidale del pagamento unitamente al responsabile, rilevando che il P. non aveva mai negato di essere alla guida del veicolo al momento dell’infrazione.

In realtà, una tale contestazione era stata chiaramente formulata già nel giudizio di opposizione ed era deducibile in appello, afferendo ad un profilo rilevabile d’ufficio sulla base degli atti acquisiti, posto che nel verbale il P. era menzionato nella veste di rappresentante della società titolare del mezzo e non quale autore materiale della violazione.

Alla luce delle descritte risultanze di causa, l’ordinanza ingiunzione non poteva essere emessa a carico del ricorrente in proprio, essendo inconferente il richiamo, operato dal giudice d’appello, ai principi della responsabilità personale dell’autore (persona fisica) dell’infrazione e alla responsabilità solidale della società proprietaria del veicolo.

Se è vero che la società proprietaria del veicolo risponde della sanzione anche ove il responsabile diretto non sia stato identificato, è però da evidenziare che, in tale evenienza, del fatto non può esser ritenuto automaticamente responsabile anche il suo amministratore. Verrebbe altrimenti a configurarsi una doppia responsabilità (della società e del suo amministratore) per fatto altrui (conducente non identificato), che non beneficia di alcuna base testuale e che anzi si pone in netto contrasto con il dato normativo.

E’ principio più volte affermato da questa Corte, che, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione contestata, sicchè, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, del fatto non rispondono gli amministratori, occorrendo accertare se questi ultimi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva in diretta violazione della norma sanzionatoria, potendo rispondere anche a titolo di concorso morale (Cass. 30766/2018; Cass. 26238/2011; Cass. 12459/1998).

Sono quindi accolti i cinque motivi di ricorso, con assorbimento della sesta censura.

Il provvedimento impugnato è cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altro Magistrato del tribunale di Foggia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi cinque motivi di ricorso, dichiara assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Foggia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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