Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8357 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 08/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8357
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.F., nella qualita’ di erede di BE.FR.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7237/2 0 05 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 16/03/2006 R.G.N. 5199/00;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
03/03/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per:
inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che:
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di gravame, ha riconosciuto a B. F., erede di Be.Fr., l’ulteriore somma di Euro 2.785,66 (oltre a quella gia’ riconosciuta in primo grado), a titolo di accessori – decorrenti dal decesso del dante causa – sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico a questo spettante. Di tale sentenza il B. domanda la cassazione con due motivi; l’INPS non si e’ costituito.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Il primo motivo e’ inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie “ratione temporis”), poiche’ si domanda alla Corte, del tutto genericamente e riproducendo un astratto principio di diritto, se la mancata produzione in primo grado di un documento di pagamento determini la decadenza dalla produzione anche in appello, non specificandosi, in particolare, se nella specie il pagamento sia stato eccepito dall’INPS, o sia stato rilevato in sede di c.t.u., e, comunque, se l’adempimento sia stato contestato dai creditore, ne’ potendosi integrare il quesito mediante il contenuto del motivo (cfr.
Cass., sez. un.,n. 20409 del 2008).
2. Parimenti inammissibile e’ il secondo motivo poiche’ i quesiti riproducono, anche in questo caso, altrettanti principi astratti, quali l’inefficacia liberatoria di dichiarazioni provenienti dal debitore e la spettanza degli interessi sulle somme via via rivalutate, senza alcun riferimento alla decisione e alle circostanze e ai comportamenti del caso concreto; mentre l’indicazione, nell’intitolazione, del vizio di motivazione “ex” art. 360 c.p.c., n. 5, non trova corrispondenza in alcuna specificazione contenuta nella conclusione del motivo.
3. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, in assenza di attivita’ difensiva dell’Istituto.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010