Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8356 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/03/2017, (ud. 14/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27312/2014 proposto da:

IRON INTERNATIONAL BUSINESS SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale

rappresentante p.t. D.O.L.F.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MARCONI 57, presso lo studio

dell’avvocato ELISABETTA MEGGIORIN, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO BERTELLE giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FASTWEB SPA, in persona del suo procuratore S.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso

lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO LUCENTE, rappresentata e

difesa dagli avvocati FABIO MERIGGI, MARCO EMANUELE GALANTI giusta

procura speciale a margine del contrirocorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per censure inammissibili o

manifestamente infondate, condanna aggravata alle spese e

statuizione sul contributo unificato;

udito l’Avvocato SILVIA TORTORELLA per delega;

udito l’Avvocato FEDERICA LAMBERTI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La IRON International Business srl in liq.ne, già Airon spa (d’ora innanzi anche solo IRON), si era opposta, con atto di citazione notificato il 7.5.07, al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal tribunale di Milano in favore della Fastweb spa per Euro 20.391,47 (oltre interessi e spese) per corrispettivi di servizi di telefonia, deducendo fra l’altro l’inefficacia del contratto per difetto di sottoscrizione; ma, concessa, a seguito della costituzione dell’opposta, la provvisoria esecuzione del monitorio, il tribunale rigettò l’opposizione e la corte di appello respinse infine il gravame, con sentenza n. 1178 del 24.3.14: per la cui cassazione ricorre oggi la IRON, affidandosi a quattro motivi con atto notificato in data 11.11.14, ai quali resiste, con controricorso notificato soltanto il 23.12.14, la Fastweb srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. La ricorrente denunzia:

– col primo motivo, “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

– col secondo motivo, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1388, 1398, 1399 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”;

– col terzo motivo, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

– col quarto motivo, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

3. Va preliminarmente rilevata la tardività del controricorso, spedito per la notifica non prima di martedì 23.12.14, in relazione alla notifica del ricorso, avutasi, stando agli atti disponibili nel fascicolo al momento della decisione, in modo valido una prima volta in data 11.11.14: ma ciò influisce soltanto sulle attività riconoscibili ai fini della liquidazione dei compensi in questa sede, dovendo escludersi quelle della redazione del controricorso tardivo (Cass. 02/11/2010, n. 22269; Cass. 16/05/1962, n. 1094), avendo preso parte il difensore della controricorrente Fastweb alla discussione orale.

4. Ciò posto, i primi due motivi, congiuntamente esaminati, sono inammissibili, perchè non si fanno carico della ratio decidendi, espressamente qualificata dalla corte di appello come “essenziale” e quindi dirimente, della carenza, nell’atto di appello, di una specifica contestazione della ragione posta dal giudice di primo grado a base del riconoscimento della fondatezza della pretesa della creditrice ingiungente, cioè l’utilizzo dei servizi richiesti (v. punto 5 della qui gravata sentenza): al riguardo, l’odierna ricorrente ritiene di avere invece a tanto adempiuto semplicemente con un breve passaggio dell’atto di appello (v. pag. 9 del ricorso, primo periodo), in cui però si limitava a specificare di non aver mai richiesto la prestazione, senza però censurare la ben diversa statuizione di primo grado sull’effettiva fruizione; mentre solo in comparsa conclusionale (v. pag. 9 del ricorso, secondo periodo) e quindi in via del tutto inammissibile per non potersi con questo atto integrare o modificare od ampliare i motivi di appello (in termini: Cass. 05/08/2005, n. 16582; Cass. 04/06/2014, n. 12577; in ossequio, del resto, ai principi in tema di necessaria specificità dei motivi di appello, secondo – per tutte – Cass. 05/04/2001, n. 5068), giunge a contestare sommariamente la statuizione.

5. Così, a prescindere da ogni questione sulla sussistenza di valida sottoscrizione o comunque sulle vicende relative alla formazione del contratto, la circostanza dell’effettiva fruizione del servizio, come posta dal primo giudice a fondamento delle altrettanto effettive fasi perfezionative ed esecutive continuate del contratto di somministrazione, risulta accertata dalla corte di appello come non validamente contestata dinanzi ad essa ed idonea a sorreggere la pretesa creditoria in punto di an debeatur; e tale valutazione di decisività, operata dal giudice di appello, non è a sua volta resa oggetto di idonea contestazione in questa sede, tanto da reggere da sola l’intero impianto della decisione e di privare di ammissibilità ogni altra doglianza avverso altri profili della sentenza di secondo grado.

6. Gli altri due motivi, nella parte in cui potrebbero in astratto inficiare l’an e in quella in cui certamente si appuntano contro il quantum, sono inammissibili, sia in punto di rito che quanto al merito delle argomentazioni a cui sostegno sono svolti: dei documenti cui essi si riferiscono manca invero in ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, la trascrizione integrale – o se non altro in parte qua – e l’indicazione della sede processuale di produzione; ma va ancora oggi ribadita la necessità che, per consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, nel ricorso si rinvengano sia l’indicazione della sede processuale di produzione dei documenti o di adduzione delle tesi su cui si fondano ed in cui si articolano le doglianze stesse, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass. ord. 26/08/2014, n. 18218; ord. 16/03/2012, n. 4220; 01/02/1995, n. 1161; 12/06/2002, n. 8388; 21/10/2003, n. 15751; 24/03/2006, n. 6679; 17/05/2006, n. 11501; 31/05/2006, n. 12984; ord. 30/07/2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1; 31/07/2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11/02/2014, nn. 3018, 3026 e 3038; 07/02/2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; 06/02/2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 05/02/2014, n. 2608; 30/01/2014, n. 2072; ancora: Cass. Sez. U. 04/02/2016, n. 2198; Sez. U. 04/04/2016, n. 6451; Sez. U. 01/07/2016, n. 13532).

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte; e deve inoltre darsi atto – mancando al riguardo discrezionalità (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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